La revisione contabile di bilancio si pone come obiettivo principale l’accrescimento del livello di fiducia dei mercati finanziari e in particolare degli utilizzatori del bilancio, mediante un’attenta attività di analisi ai fini dell’espressione del giudizio professionale. Per raggiungere tale risultato il revisore svolge adeguate e sufficienti procedure di verifica per acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi e, conseguentemente, esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile.
Elementi fondanti il processo di revisione sono
la definizione del rischio di revisione e l’approccio di revisione scelto, ambedue strettamente correlati alla corretta e puntuale identificazione e analisi dei rischi aziendali. Sulla base di questi presupposti, generalmente estesi, assume rilevanza per il revisore ridurre al minimo il rischio della presenza di errore nell’informativa finanziaria oggetto di revisione, tenuto conto che il rischio di errore, sommariamente, si fonda su due fondamentali presupposti nell’ambito della revisione:
la natura probabilistica del giudizio formulato e la necessaria individuazione di limiti di significatività o soglie di errore tollerabile per gli errori riscontrabili nei valori del bilancio di esercizio. In altri termini, il giudizio del revisore sulla attendibilità di ogni classe di valori e quindi sul bilancio di esercizio nel suo complesso, dovrà tener conto di
due parametri di riferimento:
-
il livello di affidabilità da considerare ai fini dell’espressione del giudizio di attendibilità/non attendibilità di una classe di valori e il correlato rischio di revisione: il rischio di esprimere un errore nel giudizio medesimo;
-
il limite di precisione o di significatività del giudizio formulato, secondo il quale la valutazione di attendibilità non è espressa in termini percentuali ma approssimati: una classe di valori è considerata attendibile allorché, pur contenendo errori, questi non siano ritenuti significativi sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ovvero non risultino tali da influenzare l’opinione del lettore del bilancio.
I limiti di significatività costituiscono dei riferimenti imprescindibili per poter discriminare tra attendibilità e non attendibilità di un dato di bilancio e del bilancio stesso. Il revisore si troverà di fronte a grandezze che riterrà eventualmente non attendibili quando i valori proposti dalla società dovessero scostarsi di molto da intervalli di oscillazione ragionevoli definiti dal revisore in base a livelli prestabiliti di errore massimo tollerabile. Aspetto che rappresenterà un possibile elemento di impatto per l’espressione del proprio giudizio quando, motivando alla direzione la presenza di errori significativi che condizionano l’attendibilità del bilancio tramite gli elementi probativi raccolti (i rilievi emersi dall’attività di verifica), questa riterrà di non adottare misure correttive.
Appare, quindi, da subito chiaro quanto sia centrale la significatività nell’ambito della gestione di un incarico di revisione e l’importanza che assume in riferimento alle fasi della revisione. Ad esempio:
nella fase di pianificazione (
interim), in cui il revisore determina il livello ritenuto adeguato di significatività propedeutico allo sviluppo di una strategia generale ed un approccio dettagliato tenendo conto della natura, della tempistica e dell’ampiezza delle procedure di revisione da adottare;
nella fase di esecuzione (
final), aggiornando il livelli di significatività sulla base dei dati ultimi ricevuti, oggetto di
audit;
nella valutazione dell’effetto degli errori sullo svolgimento della revisione;
nella valutazione finale degli errori non corretti e nel loro impatto sul giudizio della relazione di revisione.
Determinati eventi o situazioni particolari tali da generare impatti sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società rilevanti e non previsti potrebbero rendere necessaria una rivisitazione del criterio di valutazione della significatività inizialmente adottato richiedendo altresì al revisore una necessaria rivisitazione anche del rischio di revisione. Si osserva, infatti, che ai fini della scelta del parametro di significatività da applicare, il revisore dovrà tenere in considerazione il livello di rischio di revisione indentificato e l’importanza del bilancio per i suoi principali utilizzatori. Il revisore motiva sempre (nelle carte di lavoro) il criterio adottato e le motivazioni di eventuali variazioni rispetto al precedente esercizio oggetto di incarico.
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 320 evidenzia che
“gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”. Sempre lo stesso principio evidenzia che: “i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, e sono influenzati dall’entità o dalla natura di un errore, o da una combinazione di entrambe”.
Tutti i principi contabili e di revisione concordano nell’individuare
due dimensioni distinte del concetto di significatività/materialità, ovvero: la
rilevanza quantitativa e quella
qualitativa dell’errore. Il livello di significatività, infatti, deve essere determinato tenendo in considerazione aspetti quantitativi quali, ad esempio, il peso della voce all’interno del bilancio ed aspetti qualitativi quali, ad esempio, gli impatti che l’errore può avere sulla classificazione e sull’informativa di bilancio, nonché la pervasività dei potenziali errori di bilancio.
Da un punto di vista quantitativo,
la soglia di significatività può essere definita come:
“l’importo al di sotto del quale si ritiene che un errore, singolo o complessivo, non possa modificare o influenzare il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che faccia affidamento sul bilancio”. E la determinazione di tale soglia viene normalmente effettuata sulla base di un ragionamento generalmente applicato:
-
determinazione di un livello preliminare di materialità (preliminary judgment about materiality) riferito ad aggregati di sintesi del conto economico, (ad esempio, i ricavi e il risultato prima delle imposte) e dello stato patrimoniale (ad esempio, il totale attivo netto e il patrimonio netto) che rappresentano dei totali di bilancio (totali di sezione o di risultato), allo scopo di definire una soglia di significatività globale o totale del bilancio nel suo complesso (cd. overall materiality);
-
allocazione sulle singole classi di valori dei limiti di significatività definiti a livello di bilancio nel suo complesso. Poiché le verifiche di revisione hanno per oggetto le singole classi di valore e non gli aggregati dei bilanci riclassificati, l’errore massimo tollerabile definito per ciascuno aggregato deve essere suddiviso tra le classi (acccounts) che lo compongono al fine di allocare errori massimi tollerabili ai singoli conti/voci di bilancio (cd. account – level materiality).
I principi di revisione internazionale (Isa Italia) non esplicitano percentuali o soglie di riferimento. Nella pratica professionale il revisore utilizza criteri di calcolo basati sul proprio giudizio professionale valutando di volta in volta quelli che ritiene più rappresentativi anche in funzione delle aspettative degli utilizzatori del bilancio (metodologie di riferimento: CNDCEC, IFAC). Il revisore stabilisce
due livelli di significatività: la
significatività generale e la
significatività operativa.
Nel primo caso, la
significatività del bilancio nel suo complesso rappresenta la materialità generale, ossia il valore soglia per la determinazione dell’errore significativo. Nella prassi, intervalli percentuali generalmente accettati applicato ad aggregati di bilancio (già sopra richiamati), sono rappresentati nel modo seguente: 1-3% totale attivo netto; 3-5% del patrimonio netto; 1-3% valore della produzione; 3-7% risultato operativo; 3-7% risultato ante imposte. La
significatività operativa, invece, è una “soglia” che assume un valore numerico inferiore rispetto alla “significatività per il bilancio” (una percentuale compresa tra il 60% e l’85% del valore assunto dalla “significatività per il bilancio nel suo complesso”). Essa rappresenta una guida per il revisore che definisce l’organizzazione operativa delle proprie verifiche proprio sulla base di tale valore. Si richiama un ulteriore parametro di riferimento,
l’errore tollerabile, ossia quell’importo al di sotto del quale gli errori siano da ritenersi trascurabili e non necessitino di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio. Nella prassi, la soglia di errore trascurabile viene calcolata applicando alla significatività operativa una percentuale compresa tra il 5% (consigliato) e il 15%.
Da un punto di vista qualitativo, i principi professionali hanno sempre sottolineato che la definizione della rilevanza o significatività di uno o più errori deve considerare, oltre a quanto sin qui esposto, anche l’eventuale presenza di alcune circostanze particolari, quali:
-
irregolarità non significative dal punto di vista quantitativo ma che costituiscono illeciti (intesi come non conformità rispetto a norme applicabili) e riflettono l’assenza di integrità del management aziendale;
-
obbligazioni contrattuali (come, ad esempio, contratti di finanziamento o per contributi a fondo perduto, aiuti di stato, ecc.), che richiamano la necessità di rispettare determinati limiti minimi per i valori di bilancio (es. tasso di indebitamento, valore del patrimonio netto, ecc.);
-
errori non rilevanti dal punto di vista quantitativo ma che provocando in alcuni valori di bilancio una inversione del trend (ad esempio nel tasso di crescita degli utili) o addirittura nel segno, (passaggio da un utile a una perdita) sono da considerare comunque significativi.
In sostanza, la dimensione monetaria di un errore non può essere sufficiente a qualificare tale errore come rilevante senza aver riguardo anche alla natura della voce di bilancio errata ed al contesto operativo e normativo nel quale il giudizio di significatività deve essere espresso.
In conclusione, la determinazione del livello di significatività riveste per il revisore un aspetto di responsabilità. Il mancato rispetto del livello di significatività operativa nella documentazione del lavoro di revisione può determinare una situazione di inaffidabilità del lavoro di revisione e del relativo giudizio espresso sul bilancio. Questo vale soprattutto nei casi di contestazione del bilancio che può comportare anche specifiche responsabilità per il revisore legale. La fase della valutazione della significatività da proporre alla Direzione è assai critica perché da essa discende il giudizio che verrà formulato sul bilancio di esercizio e che sarà formalizzato nella relazione di revisione.