24 marzo 2021

La significatività dell’errore

Autore: Franco Rubino e Alfonso Falace
La significatività dell’errore (ISA 320) assume fondamentale importanza nel processo della revisione contabile sui bilanci delle imprese. In realtà è necessario definire la qualità dell’errore significativo e le eventuali conseguenze che lo stesso potrebbe avere sulla veridicità del bilancio e sulle scelte dei soggetti utilizzatori.
Gli errori sono da considerarsi significativi quando, presi singolarmente o nel loro insieme, riescono ad influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio oggetto di esame.

Il Revisore Legale nel determinare la significatività dell’errore non si fermerà alla determinazione di un unico valore di riferimento bensì calcolerà almeno tre diverse tipologie di “livello” di significatività e, in particolare:
  • • quella per il “bilancio nel suo complesso”;
  • • quella “operativa”;
  • • quella “specifica”.

Per la significatività “bilancio nel suo complesso” si intende un valore numerico di riferimento oltre il quale, il Revisore Legale, valuterà gli impatti che gli eventuali errori individuati (sia presi singolarmente che considerati complessivamente) potrebbero avere sulla propria valutazione.

Le metodologie di valutazione della “significatività del bilancio nel suo complesso" sono tutte di origine statunitense e, quelle di maggiore utilizzo, normalmente sono:
  • il criterio generale;
  • il criterio dimensionale (legato alla dimensione dell’impresa);
  • il criterio della media;
  • il criterio della formula matematica.

Dei criteri appena citati, quello maggiormente suggerito dalla prassi operativa è il “criterio generale” in quanto derivante dall’esperienza immediata e dalla operatività pratica. Inoltre, in relazione al settore di attività in cui l’impresa opera, i valori di riferimento che vanno a determinare la significatività variano in quanto caratterizzano proprio la specifica attività svolta.

Per calcolare la significatività attraverso la predetta metodologia si fa riferimento alla percentuale relativa ad un valore del bilancio preso come riferimento utilizzando le guide dell’IFAC (International Federation of Accauntants):
  • Risultato Operativo: dal 3 al 7%;
  • Ricavi o Costi: dal 1 al 3%;
  • Totale Attivo: dal 1 al 3%;
  • Patrimonio Netto: dal 3 al 5%.

Quindi, se i ricavi di un’impresa al 31/12 fossero di Euro 4.000.000,00, applicando il margine dell’1% la “significatività per il bilancio nel suo complesso” sarebbe di Euro 40.000,00. Questi ultimi rappresentano il limite numerico oltre il quale il Revisore Legale dovrebbe valutare gli eventuali impatti degli errori da lui individuati ai fini dell’espressione del proprio giudizio sul bilancio.

La determinazione della “significatività operativa” viene calcolata invece applicando una percentuale compresa tra il 60% e l’85% del valore assunto dalla “significatività per il bilancio nel suo complesso”. Attraverso la determinazione della “significatività operativa” il Revisore Legale potrà diminuire la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e/o non individuati superi il primo livello di significatività ovvero quella legata al bilancio.

Ad esempio, ipotizzando una significatività per il bilancio di Euro 500.000,00, applicando la percentuale del 70% di significatività operativa i 350.000,00 Euro che ne risultano rappresentano il valore al di sotto del quale i saldi, le transazioni e le asserzioni non sono esaminate ai fini della revisione salvo che vi siano rischi specifici da considerare.

In tutti i modi il Revisore Legale potrà, anche in questo caso, agire sulla base della propria personale valutazione per l’applicazione delle percentuali di valutazione.

La “significatività specifica” si riferisce a particolari valori del bilancio poiché rappresentativi di particolari condizioni contrattuali o di eventuali accordi legati ad operazioni finanziarie rischiose.

Il Revisore Legale, proprio in virtù di operazioni del genere e in base al proprio giudizio professionale, potrebbe determinare un definito livello di significatività specifica rappresentato da una soglia inferiore rispetto a quella della significatività per il bilancio nel suo complesso.

È opportuno precisare che, nella prassi operativa, la significatività specifica non viene presa in considerazione né per le società quotate né per le PMI.

In conclusione, indipendentemente dal valore numerico che potrebbero dare i predetti indicatori, è opportuno chiarire che i valori della significatività sono essenzialmente frutto di una valutazione soggettiva del Revisore Legale il quale, nell’emissione del proprio giudizio professionale, deve sempre avere come riferimento le esigenze di informativa finanziaria degli “utilizzatori” del bilancio. Inoltre particolare importanza viene data alla significatività operativa durante tutto il lavoro di revisione, ponendo particolare attenzione alla significatività degli errori sia in sede di pianificazione del lavoro “significatività preliminare”, sia durante tutto lo svolgimento dell’attività di revisione.
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