Gli
strumenti finanziari derivati (sia di copertura, sia speculativi), anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value (articolo 2426, c. 1, n. 11-bis Codice civile). Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente a una
riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
Tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al
fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Nessun esonero è previsto per i bilanci in forma abbreviata.
Strumento finanziario - È definito tale qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per una società e a una passività finanziaria o a uno strumento di capitale per un’altra società. Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti caratteristiche:
- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
- c) è regolato a data futura.
Trattamento dei contratti derivati – Valutazione: gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.
Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.
Imputazione: le variazioni del fair value sono imputate:
- al conto economico oppure;
- se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.
In ogni caso non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Riserve: le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 Codice civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Fair Value - È rappresentato dal prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.
Ai sensi dell’art. 2426 comma 4 del Codice civile Il fair value è determinato con riferimento:
- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo. Tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Derivati incorporati in altri strumenti finanziari - Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato soltanto se:
- a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato;
- b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato.
Principio della sostanza - Sebbene l’art. 2426, comma 1, n. 11-bis Codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria, in virtù del principio della sostanza dell’operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.