La lettera di attestazione che il revisore deve ottenere al termine del suo lavoro (immediatamente prima di emettere il proprio giudizio) è un elemento obbligatorio nel processo di revisione. Il principio di revisione (ISA Italia) 580 fornisce una guida per finalizzare tale documento alla raccolta di ulteriori elementi probativi, ossia quelle informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli elabora il proprio giudizio al bilancio. Sebbene tali attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, essi non sono autonomamente sufficienti e appropriati per la verifica degli elementi cui si riferiscono. Pertanto, qualora anche la direzione abbia fornito attestazioni scritte attendibili, ciò non deve influire sulla natura e sull’estensione degli altri controlli che il revisore intende porre in essere per la verifica delle asserzioni ritenute essenziali per l’individuazione di errori significativi. Le attestazioni scritte sono dichiarazioni effettuate dalla direzione e rilasciate al revisore per confermare o negare determinati aspetti portati a conoscenza del revisore stesso nel corso della revisione, ovvero per supportare altri elementi probativi.
Nello specifico è necessario richiedere attestazioni scritte per:
- ottenere una conferma dalla direzione sul fatto che essa abbia adempiuto alle proprie responsabilità per la redazione del bilancio e per la completezza delle informazioni fornite al revisore;
- supportare altri elementi probativi relativi al bilancio su specifiche asserzioni, se tale attestazione e ritenuta necessaria dal revisore o richiesta dei principi di revisione;
- adottare misure appropriate nei casi in cui la direzione non fornisca le attestazioni richieste.
Durante il processo di revisione la direzione è solita rilasciare al revisore attestazioni verbali che possono essere utilizzate a integrazione di altre procedure di revisione. A conclusione dell’incarico, se il revisore lo ritiene necessario, tali attestazioni devono essere confermate per iscritto. Tali attestazioni scritte non forniscono, di per sé, elementi probativi sufficienti e appropriati per gli aspetti da esse trattate, ma sono semplicemente di supporto agli elementi probativi che il revisore ha ottenuto nel corso del controllo. Il loro rilascio non deve influire sulla natura o sull’estensione dei controlli che il revisore deve acquisire in merito alle specifiche asserzioni. In altre parole, tale attestazione non deve sostituire il normale svolgimento delle procedure di revisione, che restano l’unica fonte di elementi probativi significativi ai fini della revisione e dell’emanazione del giudizio.
Firmatari - Il soggetto al quale richiedere l’attestazione scritta è la direzione aziendale, ossia colui/colei o coloro che hanno la responsabilità nella redazione del bilancio. Il principio (ISA Italia) 580 qualifica la direzione come “i responsabili delle attività di governance”. Tale attestazione è richiesta in ragione della presunzione del revisore che tale soggetto abbia una sufficiente conoscenza del processo utilizzato per la redazione del bilancio. Nello specifico, il soggetto demandato alla predisposizione di tali attestazioni sono gli amministratori, in caso di modello di governance tradizionale e monistico, o il consiglio di gestione nel caso di adozione del sistema dualistico. A livello operativo, pertanto, come illustrato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, la lettera di attestazione è generalmente firmata dal presidente (o dall’amministratore delegato), per conto del consiglio d’amministrazione o del consiglio di gestione. Inoltre, è generalmente richiesta la firma anche del direttore amministrativo, che assiste gli amministratori nella predisposizione del bilancio.
Responsabilità - Nella lettera di attestazione la direzione deve confermare che ha adempiuto alle sue responsabilità relativamente al bilancio in conformità con il quadro normativo e rispettando il principio di completezza delle informazioni fornite al revisore. In tal senso è necessario che al revisore siano state fornite tutte le informazioni pertinenti, nonché la possibilità di accedervi nei termini del suo incarico. Inoltre, la direzione deve attestare di aver registrato tutte le operazioni (fatti amministrativi) con apposite scritture contabili e che, pertanto, esse abbiano avuto riflesso nel bilancio. Come spesso accade nelle imprese di modeste dimensioni, infatti, il socio/amministratore non ha spesso piena consapevolezza delle sue responsabilità, specie quando non è direttamente coinvolto nella predisposizione della documentazione economico-finanziaria. La rilevanza di tale attestazione resta obbligatoria e fondamentale, ma in parte è stata ridimensionata dalla riformulazione del giudizio di revisione, che prevede un apposito paragrafo relativo alle responsabilità della direzione. Ciò nonostante, è comunque necessaria tale attestazione, poiché il giudizio di revisione non è controfirmato dalla direzione.
Tempistica - La lettera di attestazione deve essere redatta quanto più prossima alla data della relazione di revisione. Trattandosi di un documento obbligatorio, tale lettera non può essere datata successivamente al giudizio sul bilancio, in quanto le attestazioni in essa contenute sono esse stesse elementi probativi su cui il giudizio deve basarsi. A ciò si aggiunge la necessità del revisore di avere informazioni circa gli eventi verificatisi fino alla data del giudizio che possono richiedere una rettifica al bilancio. Inoltre, se nel corso dell’esercizio (durante la fase interim) il revisore dovesse aver raccolto un’attestazione specifica, è consigliabile la richiesta di ulteriore attestazione aggiornata su tale tema prima dell’emissione del giudizio.