25 marzo 2020

Le principali criticità in relazione alle nomine dei revisori in conformità al nuovo CCII

Autore: Mariarosaria Bardi e Fabio Scognamiglio
L'art. 379 del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (contenente il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza), intervenendo sull’articolo 2477 del Codice Civile, ne aveva riscritto integralmente il secondo e terzo comma abbassando i parametri previsti per l’obbligo di revisione legale delle Srl, imponendo alle società che nel corso degli ultimi due esercizi avessero superato almeno uno dei seguenti limiti:
  • 10 dipendenti impiegati
  • 2 milioni di euro di fatturato
  • 2 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale

di provvedere, entro il 16 dicembre 2019 (termine poi differito), alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ed, eventualmente, di procedere all'opportuna modifica dello statuto.

Successivamente, il D.L. 32/2019, art. 2-bis, ha innalzato i limiti suddetti a:
  • 20 dipendenti impiegati;
  • 4 milioni di euro di fatturato;
  • 4milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale,

limiti attualmente vigenti.

Come accennato sopra, il termine del 16/12/2019 è stato oggetto di differimento. A posticipare, seppur in maniera postuma, la data di cui sopra, è intervenuto il legislatore con la modifica dell'articolo 379, comma 3, primo periodo, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, contenuta nell'art.6-bis del c.d. “decreto Milleproroghe”. Detta modifica ha differito il termine, originariamente fissato al 16 dicembre 2019, alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, consentendo, quindi alle società interessate di poter usufruire di un maggior lasso temporale per poter ottemperare alle nuove disposizioni.

In merito, poi, al termine per l'approvazione dei bilanci d'esercizio è intervenuto, da ultimo, il decreto n. 18 del 17/03/2020 (cc.dd. “Cura Italia”) il quale, all'art. 106, comma 1, ha stabilito che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Il che significa che l'organo amministrativo delle società il cui esercizio sociale è coincidente con l'anno solare (che sono la stragrande maggioranza del totale), potrà convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 entro il 28/06/2020 ed in quella data, ricorrendone i presupposti, provvedere anche alla nomina dell'organo di controllo e revisione.

Le società il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare potranno comunque beneficiare del maggior termine di cui al cit. art.106, comma 1 purché l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio sia convocata entro “il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19” (art.106, comma 7 cit. decr.).

Il decreto in questione fissa anche le modalità alternative di espressione del voto in assemblea. L'art. 106, comma 2 stabilisce, infatti, la possibilità di “...espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le …. società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Tornando alla modifica dell'art.2477 cod.civ., occorre stabilire quali siano i due esercizi da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento dei limiti, onde procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e, quindi, se sia o meno compito di questi ultimi di dover procedere alla revisione del bilancio oggetto di approvazione.

Nel caso in cui la società abbia già provveduto alla nomina in sede di originaria scadenza (16/12/2019), non v'è alcun dubbio sul fatto che i due esercizi da considerare per la verifica dei limiti erano il 2017 ed il 2018.

Di converso, le società che procederanno alla nomina entro i nuovi termini sopra evidenziati, dovranno prendere in considerazione gli esercizi chiusi negli anni 2018 e 2019.

Per quanto concerne, invece, il primo esercizio da sottoporre a revisione da parte dell'organo nominato, esso è, senza dubbio, quello in corso alla data di nomina e non ancora sottoposto ad approvazione; pertanto i revisori nominati entro la prima scadenza (16/12/2019) dovranno sottoporre a revisione l'esercizio 2019 in quanto i revisori nominati antecedentemente all'approvazione del bilancio 2019 e che hanno accettato l'incarico, non potranno esimersi dall'effettuare le verifiche ed i controlli, atteso che il decreto “Milleproroghe” da un lato determina lo slittamento del termine di cui all'art.379 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, dall'altro non interviene sugli obblighi dei revisori.

Viceversa, i revisori nominati o che saranno nominati in sede di approvazione del bilancio 2019 (o il primo utile, se esercizio diverso dall'anno solare), saranno tenuti a considerare l'esercizio 2020 (o a cavallo di anni in caso di esercizio diverso da anno solare) come primo da sottoporre a revisione obbligatoria. Resta comunque consentito lo svolgimento dell'incarico di revisione per l'anno 2019 su base volontaria
Le società che hanno già nominato il revisore o l'organo di controllo e revisione entro la prima scadenza si suddividono, a loro volta, in due categorie: la prima costituita da quelle società che già superavano i limiti considerando gli esercizi 2017-2018 e che continuano a superarli anche per l'anno 2019; la seconda rappresentata, invece, da quelle società che, pur avendo superato i limiti per gli anni 2017-2018, non li hanno superati anche per l'anno 2019 e che quindi, in virtù delle nuove scadenze, non avrebbero più dovuto procedere ad alcuna nomina.

Le prime hanno, in sostanza, soltanto anticipato un evento che si sarebbe comunque consumato, con l'unica differenza che saranno comunque obbligate, per i motivi già detti sopra, a sottoporre a revisione anche il bilancio 2019 a meno che (ma sembra una soluzione estrema e poco praticabile) non intendano procedere alla revoca del revisore (ma non del sindaco in quanto irrevocabile) e successivamente ri-nominarlo con l'approvazione del bilancio.

Quanto alle seconde, è loro facoltà procedere alla revoca del revisore per “giusta causa”(D.M. n. 261/2012 in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010), in questo caso costituita dal venir meno di un obbligo normativo. Qualora la società avesse nominato un organo di controllo con revisione legale, esso dovrebbe comunque completare il triennio poiché la revoca per giusta causa in questo caso non sarebbe possibile.
Certo è che la proroga postuma alla scadenza ha creato il malcontento da parte di quelle società che avevano adempiuto entro la prima data, costrette a corrispondere anche un compenso per l'attività di revisione gravante sul conto economico come un componente negativo “scomodo” del quale avrebbero fatto volentieri a meno; viceversa, non v'è dubbio che i professionisti che non avevano, in prima istanza, accettato l'incarico nel timore di dover espletare un'attività di audit e controllo dei bilanci 2019 in tempi ristretti e poco idonei, avranno accolto la proroga con particolare favore.

Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 2477, in riferimento alla composizione dell'organo di controllo, è stabilito che “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo … Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.

Sussistendo le condizioni che determinano l’obbligo in esame, considerando gli orientamenti dottrinali prevalenti, la società a responsabilità limitata può optare per le seguenti tre diverse soluzioni.
  • a) Controllo di legalità > Sindaco unico o Collegio sindacale
  • b)Controllo contabile > Revisore / Società di revisione
  • c) Controllo di legalità > Sindaco unico o Collegio sindacale

In tale ipotesi lo statuto deve prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Sindaco unico / Collegio sindacale (composto esclusivamente da revisori). In mancanza di tale previsione statutaria è obbligatoria la nomina di un Revisore /Società di revisione, come disposto dal comma 5 del citato art. 2477 che rinvia a quanto previsto per le spa dall’art. 2409-bis, comma 2, C.c.
  • d) Controllo contabile > Revisore / Società di revisione

In tale ultima ipotesi il controllo di legalità è posto in capo ai soci ai sensi degli artt. 2476 e 2409, C.c.

Va evidenziato che in caso di mancata nomina non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia, come stabilito dall'art. 2477, il Tribunale territorialmente competente può provvedere alla nomina dell’organo di controllo/ revisore su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, ovvero su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
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