21 febbraio 2024

Le procedure concordate: un approfondimento sul ruolo dei revisori

Autore: Arianna Grandinetti
Gli incarichi per lo svolgimento di procedure di verifica, noti come Procedure Concordate o Agreed-upon Procedures (AUP), rappresentano un elemento fondamentale nell'ambito dell'informativa finanziaria. Questi incarichi coinvolgono il revisore nella conduzione di procedure specifiche concordate con la controparte e terze parti interessate, al fine di riportare i risultati emersi, comunemente noti come factual findings.

Durante un incarico di agreed-upon procedures, il revisore si impegna a eseguire procedure tipiche di una revisione contabile completa, previamente concordate con l'impresa e terze parti coinvolte. Tuttavia, va sottolineato che il revisore si limita a fornire una relazione dettagliata sui risultati emersi dalle procedure concordate, evitando di esprimere giudizi professionali. Spetta agli utilizzatori valutare tali procedure e trarre conclusioni dal lavoro svolto dal revisore.

È importante notare che, sebbene l'indipendenza non sia un requisito per gli incarichi di procedure concordate, la sua presenza o assenza può essere specificata dagli accordi o dalle normative vigenti. In caso di mancanza di indipendenza, la relazione deve chiaramente indicare questa circostanza.

L'ISRS 4400 e i termini dell'incarico, piuttosto che gli ISA, costituiscono il riferimento principale per il revisore in un incarico di procedure concordate. L'obiettivo è fornire una panoramica dettagliata delle procedure eseguite e dei risultati ottenuti, mantenendo un approccio basato sui principi di integrità, obiettività, competenza, riservatezza, comportamento e standard tecnici.

Nel corso di un incarico di agreed-upon procedures, il soggetto incaricato si occupa di eseguire le procedure richieste dal soggetto richiedente sullo specifico "subject matter", comunicando le risultanze in una relazione dedicata. Tuttavia, va sottolineato che queste procedure sono limitate e non consentono di ottenere una visione completa dell'informativa economico-finanziaria.

La responsabilità di scegliere le procedure e determinare l'entità dei campioni, ricade esclusivamente sul richiedente. Di conseguenza, il revisore non può garantire l'adeguatezza delle procedure o la sufficienza dei campioni. Questi test sono di natura fattuale e si concentrano su informazioni specifiche richieste dalla società cliente.

Nessuna pianificazione preventiva o valutazione dei rischi precede l'esecuzione delle procedure concordate, e il revisore non può verificare la sufficienza dei campioni per identificare errori significativi o irregolarità.
La relazione finale, conforme alla lettera di incarico, deve dettagliare i risultati emersi senza esprimere giudizi, pareri o raccomandazioni. Eventuali aggiunte alle procedure o modifiche richiedono una revisione della lettera di incarico. Raccomandazioni, se richieste, devono essere presentate in un documento separato.

È prevista la possibilità di ottenere una lettera di attestazione dal soggetto richiedente per confermare verbalmente fornite risposte. Inoltre, la distribuzione e l'utilizzo della relazione sono limitati alle parti coinvolte nell'accordo di procedure concordate, garantendo la riservatezza delle informazioni.
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