1 luglio 2020

Le responsabilità del revisore relativamente all’espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione

Autore: Mattia Gigliotti
La relazione sulla gestione costituisce un elemento accessorio ai documenti di bilancio, la quale, ai sensi dell’art. 2428 c.c., co.1, deve contenere “un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta".

L’obbligo di redazione della relazione vale per tutte le società di capitali con esclusione delle società di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis co. 6 c.c.) e delle micro imprese (art. 2435-ter co. 2 c.c.), a condizione che forniscano apposite informazioni in Nota integrativa, ovvero, nel caso delle micro imprese, in calce allo Stato patrimoniale.

In particolare, esse devono fornire le seguenti informazioni:
  • numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute;
  • numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio.

Considerato che i limiti dimensionali che impongono alle società di redigere il bilancio in forma ordinaria sono più alti di quelli attualmente previsti per le Srl ai fini della dotazione dell’organo di controllo o del revisore, è verosimile ipotizzare che ogni qualvolta ci sia un revisore nonché un organo di controllo, tali soggetti dovranno effettuare i dovuti controlli anche sul contenuto della relazione sulla gestione.

Ai sensi del principio di revisione SA Italia 720B, il controllo che i revisori devono effettuare sulla relazione non è tanto un controllo di veridicità delle informazioni contenute e della correttezza, quanto piuttosto della coerenza della stessa rispetto a quanto inserito in bilancio.

A tal riguardo il principio ribadisce che data la natura delle informazioni non finanziarie che possono essere contenute in tali relazioni (ad esempio, quelle previsionali ovvero quelle relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri alternativi fatti o operazioni aziendali) le procedure di controllo alle quali si devono limitare i revisori potrebbero non essere sufficienti ad identificare eventuali incoerenze significative fra dette informazioni non finanziarie e i dati di bilancio. Ciononostante, non è richiesta alcuna tipologia di verifica ulteriore ai revisori.

Il principio fornisce, inoltre, alcuni esempi in merito alle possibili incongruenze riscontrabili:
  • differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio e quelli riportati nella relazione sulla gestione;
  • contraddizioni tra dati e importi forniti in bilancio e relativi commenti riportati nella relazione sulla gestione;
  • informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e misurazione diversi da quelli usati in bilancio senza l’utilizzo di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio stesso.

Qualora il revisore riscontri una incoerenza significativa e la stessa non sia stata eliminata, sebbene ne abbia fatto esplicita richiesta all’organo amministrativo oppure qualora sia stato espresso un giudizio con rilievi sul bilancio e gli effetti degli errori significativi riscontrati nel bilancio, e/o i possibili effetti derivanti dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti, siano rilevanti anche ai fini della relazione sulla gestione egli dovrà esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi. Al contrario, il revisore esprimerà:
  • giudizio sulla coerenza negativo, qualora l’incoerenza riscontrata sia allo stesso tempo significativa e pervasiva, in quanto riferita ad aspetti fondamentali per la comprensione delle informazioni contenute nella relazione;
  • un giudizio sulla coerenza senza modifiche, qualora sia stato espresso un giudizio positivo senza rilievi sul bilancio e non siano state riscontrate incoerenze significative.

Infine, nel caso in cui la relazione sulla gestione non sia messa a disposizione del revisore in tempo utile per eseguire le procedure previste o non venga predisposta, il revisore è chiamato a valutare se esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi per limitazioni alle procedure oppure di impossibilità ad esprimere un giudizio.

Secondo quanto previsto dal principio di revisione ISA Italia n. 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” l’obbligo di espressione del giudizio di coerenza della relazione deve essere espresso in una separata sezione della relazione di revisione che deve riportare il sottotitolo “Relazione su altri disposizioni di legge e regolamentari” contenente un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio”.

In conclusione, in virtù degli impatti che la crisi epidemiologica da Covid-19 ha avuto sull’attività delle imprese, il revisore deve parimenti verificare che gli amministratori abbiano aggiornato l’informativa relativa alla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo ai rischi e alle incertezze a cui la società̀ è esposta (ad esempio, rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari).
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