Il revisore legale, nello svolgimento della sua funzione di controllo dei conti, oltre ad essere passibile di sanzioni amministrative può incorrere in sanzioni penali qualora commetta errori o assuma comportamenti che assurgano a reati.
La normativa di riferimento - La previsione dell’applicazione delle sanzioni penali per taluni reati commessi dal revisore nell’esercizio delle sue funzioni, è contenuta negli articoli dal
27 al 31 del D.Lgs. n. 39/2010.
Le fattispecie di reato:
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs 39/2010);
- corruzione dei revisori (art. 28 D. Lgs 39/2010);
- impedito controllo (art. 29 D. Lgs 39/2010);
- compensi illegali (art. 30 D. Lgs 39/2010);
- illeciti rapporti patrimoniali con la società' assoggettata a revisione (art. 31 D. Lgs 39/2010).
L’esame dei singoli reati.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 39/2010) -L’articolo prevede l’applicazione di pene detentive variabili a seconda della esistenza o meno di un danno patrimoniale. Sono passibili di reato i soggetti responsabili della revisione che per conseguire un ingiusto profitto, per sé o per gli altri, pongono in essere comportamenti consapevolmente idonei ad ingannare e ad indurli in errore i destinatari delle comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. L’autore del reato sarà passibile delle seguenti pene:
- arresto fino ad un anno se la condotta assunta non ha cagionato un danno patrimoniale;
- arresto da uno a quattro anni se la condotta assunta ha cagionato un danno patrimoniale;
- arresto da uno a cinque anni se la condotta è assunta da un revisore di un ente pubblico ed ha cagionato un danno patrimoniale;
- arresto da uno a cinque anni, con pena aumentata della metà, se la condotta è assunta da un revisore di un ente pubblico in concorso con gli amministratori e gli altri soggetti di cui al comma 4 dell’articolo in commento, ed ha cagionato un danno patrimoniale.
Corruzione dei revisori (art. 28 D. Lgs 39/2010)- I responsabili della revisione legale, gli amministratori e gli altri soggetti di cui al comma 2 dell’articolo in esame che commettano il reato di corruzione sono passibili delle seguenti sanzioni penali:
- reclusione fino a tre anni, se a seguito della dazione o della promessa di qualsivoglia utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, arrecando danno alla società;
- reclusione da uno a cinque anni, se a seguito della dazione o della promessa di qualsivoglia utilità, per sé o per un terzo, i soggetti di cui al comma 2, nell’esercizio della revisione in un ente pubblico, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.
Impedito controllo (art. 29 D. Lgs 39/2010) - Il testo del presente articolo prevede l’applicazione, in funzione della gravità della violazione, di una sanzione amministrativa e/o penale.
- Sono passibili della sanzione ammnistrativa dell’ammenda fino a settantacinquemila euro i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.
- Sono passibili della sanzione ammnistrativa dell’ammenda fino a settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi i componenti dell'organo di amministrazione che cagionano un danno ai soci o ai terzi, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività' di revisione legale.
- Qualora il comportamento di cui ai punti precedenti venga assunto nello svolgimento dell’attività di revisione legale di enti di interesse pubblico le pene in essi previste sono raddoppiate.
Compensi illegali (art. 30 D.Lgs. 39/2010) - I soggetti di cui al comma 1 e 2 dell’articolo in commento, che percepiscono compensi non spettanti o illegali o corrispondono compensi non dovuti, soggiacciono alla seguente sanzione:
- reclusione da uno a tre anni e multa da euro mille ad euro centomila.
Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31 D. Lgs 39/2010)- Il presente articolo contempla le sanzioni applicabili agli amministratori, ai soci responsabili della revisione legale e agli altri soggetti ivi indicati che contraggono prestiti, anche per interposizione, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla o ne è controllata. La sanzione è applicabile anche nei casi di richiesta di garanzie. In entrambe le fattispecie sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
Per i reati summenzionati, l’azione penale può essere promossa anche in assenza di alcuna attività della parte offesa in quanto perseguibili d’ufficio.
L’articolo 32 delle disposizioni oggetto di analisi, titolato “Disposizioni comuni”, regola l’applicazione delle pene più severe (al verificarsi di determinati eventi) e le modalità di applicazione delle sanzioni, anche accessorie, da infliggere al revisore.