27 aprile 2022

Le verifiche del revisore sui beni rivalutati nel corso del 2020

Autore: Gianluca Ponzo
Nei bilanci in chiusura al 31.12.2020, molte società hanno rivalutato:
  • i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (così come previsto della legge di rivalutazione 2020 (articolo 110, commi 1-7, D.L. 104/2020, convertito con modificazione dalla L. 126/2020);
  • l’avviamento e le altre attività immateriali come il know how (così come previsto dall’articolo 8 bis della L. 178/2020).
La rivalutazione, fiscale o solamente civilistica, è stata corredata da perizie di stima o altra idonea documentazione giustificativa attestante il maggior valore reale rispetto al valore di iscrizione all’interno dei bilanci.

Un anno dopo, trovandoci ad approvare i bilanci in chiusura al 31.12.2021, ci domandiamo quali siano le verifiche che gli organi di controllo contabile devono effettuare.

La risposta, come di consueto, è all’interno dei principi contabili italiani (OIC) e del nostro codice civile. In particolare, il “documento interpretativo OIC 7 della L.126/2020 – Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” non evidenza alcuna fattispecie specifica circa la recuperabilità delle immobilizzazioni oggetto di rivalutazione, rimandando implicitamente agli altri OIC attualmente in vigore.

Per le immobilizzazioni immateriali occorre fare riferimento all’OIC 24 al paragrafo 81 e all’OIC 16 paragrafo 76 dove è indicato che se il valore rivalutato di un bene materiale / immateriale negli esercizi successivi eccede il suo valore recuperabile, la differenza deve essere svalutata con rilevazione della perdita durevole a conto economico (determinata in una prospettiva di lungo termine). Concretamente, il revisore, di concerto con l’organo amministrativo, dovrà procedere alla costante verifica di presenza di indicatori di perdite di valore inerenti i beni immobilizzati, valutando se:
  • il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva potesse accadere con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;
  • durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
  • nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano il valore recuperabile;
  • il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato;
  • l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
  • nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata.
Viceversa, per le partecipazioni immobilizzate, occorre fare riferimento all’OIC 21 al paragrafo 31, dove viene illustrato che se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo, la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.

Tale orientamento al futuro richiede che l’organo di controllo contabile si interfacci sempre di più con il sistema di pianificazione e controllo aziendale, sia nelle società di grandi dimensioni ma anche nelle società di dimensioni più ridotte. Nello specifico, una analisi con un adeguato “scetticismo professionale” dei dati previsionali deve assumere sempre più peso all’interno delle verifiche del revisore, anche in ottica di valutazione dei benefici futuri. Nello specifico, è necessario procedere con:
  • analisi delle asserzioni e ragionevolezza delle ipotesi di crescita su cui sono calcolate le previsioni future;
  • attendibilità dei budget, valutata anche attraverso un confronto tra le previsioni dei budget degli anni precedenti con i forecast.
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