Le società cooperative, alle quali è dedicato uno specifico Titolo del libro quinto del Codice Ci-vile, sono assimilabili, sotto il profilo civilistico e societario, alle società di capitali in genere, fatte salve alcune peculiarità connesse alla loro mission e al loro scopo. Infatti, queste società non hanno come scopo principale il lucro, ovvero massimizzare il risultato da assegnare alla remunerazione del capitale investito, bensì perseguono uno scopo mutualistico, ossia di fornire beni, servizi od opportunità di lavoro ai propri soci. Le peculiarità del loro scopo si sono tradot-te in alcune specificità normative che devono essere comprese anche nell’ambito della redazio-ne e della revisione del bilancio d’esercizio, che, per il resto, è comune (per schemi e criteri di valutazione) a quanto disposto per le società lucrative di capitali. Con riferimento alla revisione contabile, si ricorda che le società cooperative possono essere oggetto di una duplice forma di controllo:
- la revisione legale ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile, applicabile anche alle società cooperative;
- la certificazione del bilancio, prevista, al superamento di determinati limiti dimensionali, dall’articolo 11 D. Lgs. 220/2002, in continuità con quanto già previsto nella L. 59/1992.
I due incarichi possono essere affidati a soggetti anche diversi, poiché, mentre per la revisione legale valgono le possibili soluzioni previste dal Codice (revisore, società di revisione, collegio sindacale), la certificazione del bilancio può essere affidata solo a società di revisione che sia-no convenzionate con il MEF o con le associazioni di rappresentanza delle cooperative. In ogni caso, la revisione contabile delle società cooperative, anche civilistica, svolta ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile deve soddisfare i requisiti della L. 59/1992. Inoltre, gli amministratori sono responsabili per il rispetto delle disposizioni di legge in materia di coope-razione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 L. 59/1992 e nell’articolo 2513 c.c. Conseguen-temente, la relazione di revisione sul bilancio d’esercizio deve fornire esplicito richiamo a questi aspetti. Detto richiamo non è invece necessario nella formulazione della relazione di revisione sul bilancio consolidato delle società cooperative (capogruppo).
Organo di controllo nelle cooperative - Collegio sindacale: ai sensi dell’articolo 2543 del Codice civile, indipendentemente dallo schema statutario adottato, le società cooperative sono tenute a nominare il collegio sindacale al superamento dei limiti dimensionali previsti dall’articolo 2477 Codice civile o nel caso in cui emettano strumenti finanziari partecipativi (in questo caso indipendentemente dalle dimensioni).
Si deve nominare il collegio sindacale per 2 esercizi consecutivi se la società cooperativa ha superato uno dei seguenti limiti indicati nel novellato articolo 2477 Codice civile:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Revisione: con riferimento alla revisione legale dei conti invece, le cooperative in forma di S.p.A. sono sempre tenute alla nomina del revisore (o società di revisione), mentre quelle in forma di S.r.l. seguono tout court le disposizioni in materia di S.r.l. appunto, valendo anche in questo ca-so i limiti dimensionali già sopra richiamati.
Vigilanza: le cooperative sono altresì soggette alla vigilanza ex D. Lgs. 220/2002, di competenza ministeriale ovvero delle associazioni di rappresentanza, per le cooperative loro aderenti, che si sostanzia in una verifica dei (concreti) requisiti di democraticità, mutualità, ecc.
Principali verifiche da parte del revisore nelle società cooperative
- Operazioni effettuate con i soci: si deve verificare il rispetto dei regolamenti interni e/o delle norme (L. 142/2001 disciplina il regime del socio lavoratore di cooperativa);
- Voci di credito e debito nei confronti dei soci;
- Analisi riserve di patrimonio netto e loro utilizzazione: regime di indivisibilità tra i soci, obbligo di destinazione del 3% degli utili netti annuali al fondo mutualistico nazionale;
- Prestiti da parte dei soci: fenomeno molto presente (anche per importi rilevanti) e disci-plinato anche dalla delibera CICR 1058/2005;
- Verifica dello scopo mutualistico: è necessario accertare la natura mutualistica dell’ente e informativa di bilancio;
- Agevolazioni fiscali godute: esenzione degli utili accantonati a riserva, ma in misura di-versa in funzione delle specifiche caratteristiche delle cooperative (cooperative sociali, di lavoro, ecc.);
- Verifica dei ristorni: ristorno è definito alternativamente come:
- il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, allo stesso attribuito in via posticipata e quindi a seguito dell’evidenziazione, nel bilancio di esercizio, di un avanzo di gestione;
- uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (rispar-mio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrat-tenuti con la cooperativa.
Altre peculiarità - Responsabilità degli amministratori: il paragrafo “Responsabilità degli ammi-nistratori” per il bilancio d’esercizio sarà modificato come segue: “Gli amministratori sono re-sponsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le di-sposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 L. 31.01.1992 e 2513 Codice civile”.
Giudizio del revisore: il paragrafo “Giudizio del revisore” contenuto nella relazione di revisione deve contenere, come richiesto nelle convenzioni sottoscritte tra società di revisione e asso-ciazioni di categoria, e in continuità con la prassi preesistente all’introduzione degli ISA Italia, il richiamo alle disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 L. 31.01.1992 e 2513 Codice civile con la seguente formulazione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ........ Società Cooperativa al [gg][mm][aa] e del risulta-to economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne discipli-nano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 11 L. 31.01.1992 e 2513 c.c.
Incarico di revisione: nel caso di revisione contabile svolta esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 della L. 31.01.1992, n. 59 in presenza di un incarico di revisione legale ai sensi dell’articolo 2409-bis Codice civile conferito ad altro soggetto, il paragrafo “Altri aspetti” della relazione di revisione conterrà il seguente richiamo.
“La presente relazione è emessa esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 L. 31.01.1992, n. 59, stante il fatto che, nell’esercizio chiuso al 31.12.20xx, la revisione legale ex articolo 2409-bis c.c. è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.”