21 giugno 2023

Linee guida sugli incarichi di revisione degli Enti del Terzo Settore

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Nel mese di aprile 2022, Assirevi ha rilasciato il documento di ricerca numero 244, che si propone di fornire linee guida relative agli incarichi affidati agli enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, comunemente noto come Codice del Terzo Settore (CTS). Il documento di ricerca si concentra sulle modalità di assegnazione degli incarichi di revisione da parte degli enti del Terzo Settore, in conformità al CTS, e affronta specificamente le questioni legate al primo mandato di revisione che segue l'entrata in vigore di tali disposizioni.

Il documento di ricerca è corredato da appendici che includono esempi di relazioni e lettere di attestazione applicabili a questi incarichi.

L'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce che gli enti del Terzo Settore devono redigere un bilancio di esercizio che comprenda lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione. Il bilancio deve essere redatto secondo i modelli definiti dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020. Inoltre, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emesso il principio contabile OIC 35 nel febbraio 2022 per disciplinare la presentazione del bilancio degli enti del Terzo Settore e la valutazione di specifiche situazioni tipiche di tali enti.

L'articolo 31 del CTS impone alle associazioni e fondazioni del Terzo Settore di nominare un revisore legale dei conti se l'ente supera per due anni consecutivi determinati limiti di attivo, ricavi e dipendenti. Questa revisione può essere effettuata anche dall'organo di controllo dell'ente del Terzo Settore.

Il CTS e il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2020 stabiliscono che gli enti che sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono considerati enti del Terzo Settore. Tuttavia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che alcune disposizioni del CTS si applicano anche agli enti già iscritti nei registri preesistenti, come le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

È importante notare che il bilancio deve essere redatto secondo i modelli stabiliti dal D.M. 5 marzo 2020 a partire dall'esercizio finanziario successivo al 2021. Il Ministero del lavoro ha confermato che gli enti del Terzo Settore devono applicare questi modelli a partire dal bilancio dell'esercizio 2021.

In conclusione, secondo le disposizioni normative e i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero del lavoro, l'obbligo di redigere il bilancio secondo le norme del CTS, del D.M. 5 marzo 2020 e del Principio Contabile ETS si applica a partire dall'esercizio 2021, e i bilanci devono essere sottoposti alla revisione del revisore nominato ai sensi dell'articolo 31 del CTS.

L'articolo 21 del CTS prevede che nell'atto costitutivo dell'ente sia indicata la nomina del revisore legale dei conti, mentre l'articolo 25 stabilisce che l'assemblea delle associazioni del Terzo Settore deve nominare e revocare il revisore legale dei conti, se previsto. Per le fondazioni, il CTS non richiede la presenza obbligatoria di un'assemblea competente per la nomina e la revoca del revisore legale dei conti. Tuttavia, le fondazioni devono avere un organo amministrativo e, se applicabile, un organo di controllo.

Nel caso della nomina del revisore legale dei conti, si ritiene che si possa applicare la stessa disciplina prevista per le società di capitali, anche per gli ETS. Di conseguenza, l'articolo 13 del decreto legislativo 39/2010 prevede che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il compenso spettante al revisore legale dei conti per l'intera durata dell'incarico.

Nel caso degli ETS già costituiti, la nomina del revisore legale dei conti avviene nell'atto costitutivo solo in caso di neo-costituzione dell'ente.
Negli enti già costituiti, è necessario adeguare lo statuto alla disciplina del CTS, incluso eventualmente prevedere la nomina del revisore legale dei conti, e successivamente conferire l'incarico di revisione in sede assembleare, se prevista dalla legge.

Per quanto riguarda la proposta motivata di incarico, nel silenzio del CTS, si ritiene che debba essere formulata dall'organo di controllo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 39/2010. Nel caso in cui l'organo di controllo non sia ancora stato nominato, si può seguire la soluzione più efficiente delle tempistiche, che prevede la nomina simultanea del revisore legale dei conti e dell'organo di controllo nella stessa assemblea.

Per le fondazioni che non dispongono di un'assemblea, la nomina del revisore legale dei conti dovrebbe essere effettuata dall'organo amministrativo su proposta motivata dell'organo di controllo, a meno che lo statuto non preveda una diversa struttura di governance.

In sintesi, la nomina del revisore legale dei conti negli ETS è disciplinata dall'articolo 31 del CTS, che prevede diverse modalità a seconda del tipo di ente (associazione o fondazione) e della presenza di un'assemblea o di un organo amministrativo e di controllo.
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