6 luglio 2022

Lo scambio di informazioni tra il revisore entrante e quello uscente

Autore: Marco Baldin
Nello svolgimento dell’attività di revisione legale il revisore e la società di revisione devono ri-spettare le norme e i principi in materia di riservatezza, segreto professionale e tutela della pro-prietà intellettuale della documentazione della revisione (le carte di lavoro sono di proprietà del revisore, che ne è responsabile).

Come sancisce, infatti, l’articolo 9-bis D. Lgs. 39/2010, “tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della re-visione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale” e tali obblighi “continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revi-sione”. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un avvicendamento, cioè quando un revisore cessi dal proprio incarico e ne subentri uno nuovo (sindaco-revisore, revisore o società di revisione), tali precetti devono essere contemperati con i doveri di riesame delle carte di lavoro e di verifica dei saldi di apertura posti in capo al “revisore entrante” dai principi di revisione internazionale (prin-cipi anch’essi elevati a rango di norme primarie per mezzo del rinvio operato dall’articolo 11 D. Lgs. 39/2010).

Si tratta di una procedura molto importante, a cui il nuovo revisore non può sottrarsi. Considera-ti i numerosi risvolti di natura giuridica (per le responsabilità anzi dette) Assirevi, associazione delle grandi società di revisione, ha disciplinato la procedura con un apposito documento, che termina poi con le proposte documentali per le lettere di manleva che devono circolare tra i 2 revisori e con il tramite della società cliente.
La norma relativa allo scambio di informazioni tra il revisore entrante e quello uscente è entrata in vigore il 5 agosto 2016 si applica a tutte le società sottoposte a revisione legale i cui esercizi sociali hanno inizio dopo tale data.

Pertanto, l’obbligo dello scambio di informazioni per gli esercizi solari inizia con il bilancio 2017 e Assirevi nel documento di ricerca 212 del novembre 2017 fornisce una serie di linee guida per le comunicazioni e gli adempimenti operativi.

Ad esempio, se per il bilancio 2021 la relazione del revisore è stata emessa in data 14.06.2022, il revisore uscente, entro il 13.08.2022 (60 giorni) ha l’obbligo di far consultare le carte di lavoro e di scambiare informazioni con il revisore entrante.

Il revisore dimissionario e/o sostituito ha l’obbligo di fare consultare le carte di lavoro relative all’ultimo bilancio 2021 al nuovo revisore entro i 60 giorni successivi la data della relazione di revisione.

Solo per alcune circostanze il revisore uscente può essere disponibile a concedere l’ispezione in anticipo.

In ogni caso il revisore uscente deve consentire al revisore entrante “l’accesso a tutte le infor-mazioni concernenti la società sottoposta a revisione e l’ultima revisione effettuata”.

Il revisore entrante ha il dovere di scambiare informazioni con il precedente revisore e, nello specifico, l’accesso alle carte di lavoro del precedente revisore diventa un’attività molto impor-tante ai fini delle procedure di revisione che il nuovo revisore dovrà svolgere.

Informazione della società - Il revisore entrante deve informare la società che gli ha conferito l’incarico per contattare e consultare il revisore uscente, che essendo soggetto all’obbligo di ri-servatezza anche dopo la cessazione dell’incarico, è così manlevato dal citato obbligo.

Il nuovo revisore può accedere alle carte di lavoro relative all’ultima revisione svolta, nei 60 giorni successivi alla data della relazione di revisione. Tale accesso è consentito solo dopo che le carte di lavoro sono state archiviate nei 60 giorni successivi alla data della relazione di revi-sione. In alcune circostanze eccezionali l’ispezione potrebbe essere anticipata. La collaborazio-ne e la cooperazione tra revisore entrante ed uscente sono d’obbligo. Lo scambio di informa-zioni tra soggetti coinvolti nella revisione è regolato da principi di riservatezza, che tutelano gli interessi delle parti coinvolte e la proprietà intellettuale della documentazione prodotta dal revi-sore nell’ambito del proprio incarico, e delle informazioni da esso acquisite relative alla società cliente. Pertanto, i nuovi revisori che hanno accesso alla consultazione della documentazione delle carte di lavoro dei precedenti revisori sono coperti dalla riservatezza e dal segreto profes-sionale.

Principi di revisione applicabili
ISA (Italia) 300: Il revisore prima di iniziare l’incarico di revisione “Pianificazione della revisione contabile” deve comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili.

ISA (Italia) 250B: Il revisore applicando il principio 250B prende in esame e verifica la regolare tenuta della contabilità sociale.

ISA (Italia) 510: Il revisore, nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione, deve acquisire elementi probativi, sufficienti e appropriati, ossia:
  • riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;
  • valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esa-me forniscono elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;
  • in alternativa svolgere specifiche procedure per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura.
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