Con l'avvento delle tecnologie digitali, sempre più frequentemente le assemblee degli enti regolati dal Libro I del codice civile si svolgono attraverso modalità telematiche. Tuttavia, la disciplina del funzionamento di tali assemblee, contenuta negli articoli 20 e 21 del codice civile, non fornisce disposizioni specifiche in merito, sollevando interrogativi sulle limitazioni e sulla necessità di norme statutarie esplicite.
La questione cruciale per l'efficacia delle riunioni telematiche riguarda due criteri fondamentali: la contestualità del procedimento assembleare e la verifica dell'identità dei partecipanti. Secondo il Consiglio Notarile di Milano, la collegialità dell'assemblea richiede la possibilità per i legittimati di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, senza la necessità di una compresenza fisica nello stesso luogo di riunione. Tale compresenza è considerata un presupposto non indispensabile, data l'evoluzione tecnologica che consente un elevato grado di interazione attraverso mezzi di collegamento audio/video.
Sebbene le norme di legge non impongano esplicitamente la compresenza fisica degli intervenuti, vi è disomogeneità tra gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e quelli non iscritti, poiché quest'ultimo richiede un'espressa previsione statutaria per consentire la partecipazione telematica alle assemblee.
Per uniformare le disposizioni applicabili agli enti del Terzo Settore, è in corso di approvazione una modifica al comma 4 dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore. Questa modifica consentirà agli associati di partecipare alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione e di esprimere il voto in via elettronica, garantendo allo stesso tempo la verifica dell'identità e il rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento, salvo divieti espressi nell'atto costitutivo o nello statuto.
Gli enti del Terzo Settore (ETS) sono soggetti a rigide normative finanziarie che regolano l'obbligo di nominare l'organo di controllo e il revisore legale dei conti. Tali norme sono finalizzate a garantire una supervisione efficace e trasparente delle attività finanziarie degli enti, proteggendo allo stesso tempo gli interessi dei loro beneficiari e delle parti interessate.
Parallelamente, il disegno di legge 1532-ter propone modifiche agli importi dei limiti che determinano l'obbligo di nominare l'organo di controllo e il revisore legale dei conti per gli enti del Terzo Settore.
I nuovi limiti indicati per l'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi e il numero di dipendenti occupati durante l'esercizio mirano a garantire un'adeguata vigilanza finanziaria senza oneri eccessivi per gli enti di minori dimensioni.
Organo di Controllo:
Non devono essere superati due limiti per due anni consecutivi.
Vecchi Limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: €110.000,00
- Ricavi, rendite, proventi, entrate: €220.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5
Nuovi Limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: €150.000,00
- Ricavi, rendite, proventi, entrate: €300.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7
L'aumento dei limiti finanziari riflette un adeguamento alle attuali condizioni economiche e operative degli ETS, consentendo a un maggior numero di enti di gestire le proprie attività senza l'obbligo di nominare un organo di controllo. Questo aggiornamento mira a semplificare le procedure amministrative e a ridurre gli oneri finanziari per gli enti di dimensioni più ridotte, consentendo loro di concentrare le risorse su attività programmatiche e di servizio.
Revisore Legale dei Conti:
Non devono essere superati due limiti per due anni consecutivi.
Vecchi Limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: €1.100.000,00
- Ricavi, rendite, proventi, entrate: €2.200.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12
Nuovi Limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: €1.500.000,00
- Ricavi, rendite, proventi, entrate: €3.000.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20
Analogamente all'organo di controllo, l'aumento dei limiti per la nomina del revisore legale dei conti mira a razionalizzare le procedure di vigilanza finanziaria senza compromettere l'integrità e la trasparenza delle attività degli ETS. Questo adeguamento rappresenta un equilibrio tra la necessità di supervisione finanziaria e la riduzione degli oneri amministrativi per gli enti, consentendo loro di concentrarsi sul perseguimento dei propri obiettivi statutari e sociali.
In conclusione, le riforme proposte riflettono la necessità di adattare il quadro normativo agli sviluppi tecnologici e alle esigenze operative degli enti del Terzo Settore, promuovendo una maggiore flessibilità nelle pratiche assembleari e un'adeguata supervisione finanziaria.