13 gennaio 2021

Proroga termini di copertura perdite 2020: problematiche applicative

Autore: Giovanni Colombi
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, ha preso definitivamente forma la disposizione relativa al trattamento da riservare alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (art. 1 c. 266).

Nelle pagine del nostro Quotidiano, tanto nel corso del tormentato anno 2020, a commento delle norme del Decreto Liquidità (DL 23/2020), quanto in questi ultimi giorni, a commento della Legge di Bilancio, ci siamo, in prima battuta, interrogati sul destino che sarebbe stato riservato alle perdite 2020 ed ora abbiamo messo in evidenza le disposizioni “rivoluzionarie” previste dal succitato comma 266.

In estrema sintesi, abbiamo avuto modo di ricordare come le normali procedure da porre in essere in caso di perdite d’esercizio al di sopra di 1/3 del capitale sociale, senza che esso risulti ridotto al di sotto del limite legale (artt. 2446 c. 2 e 3 e 2482-bis c. 4, 5 e 6 C.C.), o di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter C.C.) godano di un regime di sospensione sino al termine dell’esercizio 2025, con la conseguenza che risultano sospese anche le fattispecie previste dagli artt. 2484 c. 1 punto 4) e 2545-duodecies C.C. in tema di realizzazione di una delle cause di scioglimento delle società connessa con la perdita del capitale sociale.

In questa sede vogliamo provare ad interrogarci circa la generalizzata applicabilità della norma a tutte le società, o meno.

A nostro avviso la risposta non può essere univoca, ma essa dovrebbe essere “dipende…”: dipende dalla situazione concreta della società e dalle prospettive sulle quali essa può contare per il futuro.

Salvo nostro errore di interpretazione, lo spirito dell’art. 6 D.L. 23/2020, vecchio o nuovo che sia, è rappresentato dall’intento del Legislatore di salvaguardare tutte quelle aziende sane che si troveranno a chiudere un bilancio d’esercizio 2020 “eccezionalmente negativo”, bilancio reso “eccezionale” proprio dall’unicità (speriamo) dell’evento pandemico che ci tormenta ormai da quasi un anno, e le cui prospettive sono, ad oggi, tutt’altro che certe.

Ne consegue che l’art. 2486, cui si ricollega l’art. 146 L.F., non può ritenersi, a nostro parere, sempre e comunque “by-passato” dal novellato art. 6 DL 23/2020, ma gli amministratori, in primis, ed i sindaci, non da meno, si dovranno interrogare sulla effettiva natura ed estemporaneità del risultato economico negativo che si trovano a “gestire”: se ad esso potranno essere ricollegati, quasi in modo oggettivo, gli effetti negativi della pandemia e dei relativi lockdown, allora l’operatività dell’art. 6 sarà piena, in caso contrario, forse, qualche dubbio sarebbe opportuno porselo, specie se fossimo sindaci di questa società.

Come ben sappiamo le conseguenze dell’art. 146 L.F. possono essere estremamente dolorose, per coloro che dovessero incappare in tale responsabilità – e spesso questi sfortunati soggetti sono nostri Colleghi che rivestono la carica di sindaci – pertanto un approccio cautelativo è più che opportuno, soprattutto è auspicabile, a nostro parere, l’adozione di un approccio non generalizzante: ogni società sarà un caso unico e come tale andrà analizzato e valutato. In questo contesto saranno necessari (meglio ancora indispensabili) adeguati piani economici e finanziari che supportino le valutazioni tanto degli organi amministrativi quanto di quelli di controllo, nel rispetto delle relative aree di competenza e di responsabilità.

Per concludere, i succitati piani economici e finanziari saranno oltremodo indispensabili anche per approcciare il mercato del credito: i partners finanziari, che si troveranno a recepire bilanci in perdita in occasione della revisione dei fidi, non potranno certo riconfermare il merito creditizio solo sulla base di una previsione normativa ma si dovranno attivare per porre in essere tutte le valutazioni che si renderanno necessarie per dimostrare di aver adottato tutte le regole di una accorta gestione nel concedere e/o riconfermare gli affidamenti ai propri clienti, pena indesiderate conseguenze in caso di default dei clienti affidati.
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