1 aprile 2020

Relazione unitaria del Collegio Sindacale al Bilancio 2019

Autore: Giovanni Colombi
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il comunicato stampa del 26 marzo 2020, ha annunciato la pubblicazione della quarta edizione del documento La relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

L’edizione 2020, relativa ai bilanci 2019, si caratterizza per l’attenzione che viene riservata a due tematiche non presenti nelle precedenti versioni, ovvero alla prima revisione per le “nano-imprese” nonché al problema di valutare gli effetti della pandemia da COVID-19 sulla continuità aziendale.

Struttura della relazione unitaria – La struttura della relazione che il Collegio Sindacale incaricato della revisione deve rilasciare non si discosta in modo sostanziale rispetto alle versioni già conosciute.

Prima di giungere alla cuore della relazione, ovvero la parte A, dedicata all’attività di revisione (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010) e alla parte B, dedicata all’attività di vigilanza (ex. Art. 2429 c. 2 c.c.) troviamo il titolo, l’identificazione dei destinatari e la premessa. La relazione si conclude poi con la data di emissione, l’indicazione della sede e con la firma.

Quest’anno tema particolarmente delicato è quello della sede, posto che alla luce delle note limitazioni alla circolazione, stabilite sin dal DPCM dello scorso 8 marzo, non si può escludere che la riunioni del Collegio Sindacale vengano tenute con modalità “alternative”, ovvero in via telematica: ne consegue che in alternativa alla modalità consueta di identificare la sede in cui viene emessa la relazione con lo studio del Presidente del Collegio, si potrebbe apporre, a fianco dei singoli firmatari della stessa, la sede di ciascuno.

Anche sul versante della firma viene ampiamente sdoganata la “firma elettronica qualificata”, del solo Presidente o di tutti i componenti del Collegio. L’elaborato così confezionato andrà trasmesso via pec dalla casella del Presidente a quella della Società. Sono ammesse forme meno “formali” (es. mail tradizionali), ma abbiamo l’ardire di pensare che ogni Collega sindaco possieda tanto una casella pec quanto la firma elettronica qualificata.

Prima relazione per le “nano-imprese”– Quest’anno per molte (ma non moltissime) “nano-imprese” il bilancio 2019 sarà il primo soggetto all’obbligo di revisione. Il documento del CNDCEC richiama l’attenzione dei Colleghi Sindaci sulle difficoltà che si potrebbero incontrare nel dover “revisionare” le voci di un bilancio che non ha mai visto l’intervento di un revisore in precedenza.

Fra le molteplici tematiche “delicate” che si potrebbero presentare, il Consiglio Nazionale richiama l’attenzione sui saldi iniziali e sulle rimanenze di magazzino. Con particolare riferimento al secondo aggregato di bilancio, il Collegio Sindacale spesso dovrà ricorrere al rilascio di un giudizio con rilievo, posto che non potrà mai avere un riscontro della consistenza iniziale.

La sfida del COVID-19 sulla continuità – La pandemia che sta flagellando il nostro Paese e la cui durata è, ad oggi, ancora ignota, avrà delle pesanti ricadute su una pluralità di bilanci: ovviamente non con riferimento all’esercizio 2019 bensì al 2020.

Il Sindaco Revisore non potrà certo disinteressarsi di un fatto successivo rispetto alla chiusura del bilancio (OIC 29) di così rilevante portata: ovviamente gli effetti del COVID-19 non troveranno recepimento nel bilancio 2019, ma come minimo necessiteranno di una idonea informativa in nota integrativa (par. 59 lett. b – OIC 29) o potrebbero mettere in seria discussione la continuità stessa della Società (par. 59 lett. c – OIC 29). In questo contesto dovrà essere applicato con estrema cautela il principio di revisione ISA 570 ed il Sindaco Revisore dovrà, in ogni caso, inserire una apposita dichiarazione al riguardo nella propria relazione.

Casi di dissenso – Nella guida operativa che il CNDCEC ha elaborato troviamo una parte dedicata a tutte le ipotesi in cui in seno al Collegio Sindacale non si dovesse raggiungere l’unanimità. Come sappiamo, in questi casi, è bene che il Sindaco dissenziente faccia mettere a verbale il proprio dissenso, così da separare la propria responsabilità rispetto alla maggioranza.

Il documento però fornisce utilissimi suggerimenti aventi per oggetto la forma del giudizio rilasciato dal Collegio nel quale, però, venga fatto espresso riferimento al dissenso di un componente del Collegio stesso.

Modelli di relazione unitaria – Il lavoro del CNDCEC si conclude con “quattro allegati”, ovvero tre modelli di relazione unitaria, di cui due di particolare interesse (prima relazione per le “nano imprese” e relazione con significativi dubbi sulla continuità) e con un modello di rinuncia dei termini ex art. 2429 c. 3 c.c., che potrebbe essere di estrema attualità quest’anno viste le indubbie difficoltà operative che si incontreranno nella gestione del processo di predisposizione del bilancio 2019.
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