Nello svolgimento degli incarichi di revisione legale, particolare importanza assume la definizione e lo svolgimento da parte del revisore di procedure che gli consentono di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.
Tra le attività svolte dal revisore nella fase di interim, vi è quella riguardante l’avvio delle attività connesse alle procedure di conferma esterna, le cosiddette circolarizzazioni, che permettono al revisore di ottenere conferma sull’esistenza e sull’entità di alcune voci di bilancio e di acquisire altre informazioni utili alla formulazione del proprio giudizio.
Conferme esterne - Il principio di revisione ISA Italia 505, chiarisce che ai fini della revisione legale dei conti, si definisce “conferma esterna” l’elemento probativo acquisito come risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo in formato cartaceo, elettronico o altro formato.
Il medesimo principio, include considerazioni di carattere generale applicabili agli elementi probativi, ossia:
- gli elementi probativi sono più attendibili quando sono acquisiti da fonti indipendenti esterne all’impresa;
- gli elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o per deduzione;
- gli elementi probativi più attendibili ove esistano in forma documentale, sia essa cartacea, elettronica od in altro formato.
Di conseguenza, a seconda delle circostanze della revisione contabile, gli elementi probativi nella forma di conferme esterne ricevute direttamente dal revisore da parte dei soggetti destinatari della richiesta di conferma,
possono essere più attendibili rispetto a quelli generati internamente dall’impresa.
Il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve mantenere il controllo sulle richieste di conferma, ciò include:
- la determinazione delle informazioni da confermare o da richiedere;
- la selezione del soggetto circolarizzato appropriato;
- la definizione delle richieste di conferma, che includa l’accertamento che le richieste siano correttamente indirizzate e contengano le informazioni per far sì che le risposte siano inviate direttamente dal revisore;
- l’invio delle richieste al soggetto circolarizzato, inclusi i solleciti alle richieste, ove applicabili.
Preme precisare che le procedure di conferma esterna sono svolte spesso per confermare o richiedere informazioni sui saldi contabili e sui loro elementi. Esse, possono essere utilizzate anche per confermare i termini di accordi, contratti, ovvero le operazioni tra un’impresa e le altre parti, ovvero per confermare l’assenza di alcune condizioni, quale un “accordo a latere”.
Le risposte alle richieste di conferma forniscono elementi probativi più pertinenti e attendibili quando le richieste di conferma sono inviate ad un soggetto circolarizzato che il revisore ritiene abbia le conoscenze necessarie sulle informazioni da confermare. A titolo esemplificativo, si pensi ad un funzionario di un istituto finanziario che abbia le conoscenze necessario sulle operazioni o sugli accordi per i quali è richiesta una conferma può essere, nell’ambito dell’istituto finanziario, la persona più appropriata a cui richiedere la conferma.
Il principio ISA 505, chiarisce che in una richiesta di conferma esterna positiva si chiede al soggetto circolarizzato di rispondere al revisore in tutti i casi, indicando il proprio accordo sulle informazioni date ovvero, richiedendo al soggetto circolarizzato di fornire informazioni.
L’accertamento che le richieste siano correttamente indirizzate, comporta la verifica della validità di alcuni o di tutti gli indirizzi apposti sulle richieste di conferma prima della loro spedizione.
Si sottolinea che il revisore può inviare un’ulteriore richiesta di conferma nel caso in cui, in un arco di tempo ragionevole, non abbia ricevuto risposta alla precedente richiesta. Per esempio, il revisore può, avendo verificato nuovamente, l’accuratezza dell’indirizzo originale, inviare una ulteriore richiesta o sollecito.
Qualora il revisore concluda che una risposta non è attendibile, egli può avere necessità di riconoscere la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni e di modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate, in conformità al principio di revisione internazionale.
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