16 dicembre 2020

Riconoscimento equipollenza della formazione già assolta da commercialisti e revisori

Sottoscritta una nuova convenzione tra il MEF e il CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno sottoscritto, nei giorni scorsi, una nuova convenzione per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’articolo 5, commi 10 e 11, D. Lgs. n. 39/2010. In sostanza, nel rispetto di tale convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
  • a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini, non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
  • b) gli eventi di formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del Regolamento Formazione Professionale Continua, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1 ora = 1 CFP.

Quanto, invece, alle modalità di trasmissione dei crediti formativi, restano valide le indicazioni fornite con l’Informativa n. 24 del 25 marzo 2019. Sarà cura del Consiglio Nazionale apportare al sistema informatico le necessarie modifiche che consentano il trasferimento dei dati al MEF nel rispetto di quanto indicato nella sopra citata lett. b).

Obbligo formativo commercialisti e revisori legali – Il documento sottoscritto da CNDCEC e MEF disciplina il contenuto dell’obbligo formativo stabilendo che, ai fini dell’assolvimento dello stesso, gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti formativi nel triennio.

Tali crediti dovranno essere acquisiti nelle materie, sui temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal MEF con le determine adottate ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2010.

È, altresì, specificato che almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale, mentre gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti nelle materie di cui ai Gruppi B e C, come definite nel citato programma annuale di formazione del MEF.

Fermo rimanendo quanto sopra esposto, gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al registro dei Revisori Legali, scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Il CNDCEC e il MEF riconoscono che i crediti attribuiti alle “attività formative particolari”, di cui all’articolo 16 del Regolamento FPC, adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 15 agosto 2019, non possono essere considerati validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

Qualora, poi, un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali.

Il CNDCEC e il MEF riconoscono che, gli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo, senza possibilità di far valere i casi di esclusione (iscrizione nell’elenco speciale) e le ipotesi di riduzione dei crediti formativi o di esonero previste agli articoli 6 e 8 e del vigente Regolamento per la formazione professionale adottato dal Consiglio Nazionale, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

Le disposizioni contenute nella convenzione in commento, si applicano agli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Detta convenzione, inoltre, definisce gli eventi che consentono di assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali, nonché la trasmissione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo e le modalità di fruizione dei crediti, sia per quanto riguarda gli eventi formativi che per i corsi di aggiornamento.

Il Consiglio Nazionale s’impegnerà a collaborare con il Ministero nel controllo della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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