I requisiti indispensabili che deve avere un
Revisore Legale sono essenzialmente due:
-
l’indipendenza,
-
l’obiettività (specialmente ai fini del corretto esercizio dello “scetticismo professionale”).
Ovviamente, la norma di riferimento ed i chiarimenti di prassi dedicano ampio spazio a tali requisiti.
La
normativa e la
prassi relativa ai suddetti requisiti è contenuta:
- nel D.Lgs. 39/2010 agli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 17 (si precisa che l’art. 17 è relativo agli EIP identificati al precedente articolo 16);
- nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1;
- nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) nr. 200 sugli “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”;
- nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) nr. 220 sul “Controllo della qualità dell’incarico di revisione legale del bilancio”;
- nel regolamento di cui al D.M. n. 261 del 28.12.2012, dove tra le casistiche che legittimano la cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale per revoca o dimissioni volontarie, è indicata anche l’insorgenza di situazioni lesive dell’indipendenza;
- nei principi adottati dal Mef (sentita la Consob), elaborati da CNDCEC, INRL e ASSIREVI congiuntamente al Mef e alla Consob;
Vi è anche da precisare che alla sola fattispecie di sindaco/revisore sono anche applicabili, unitamente alle predette fonti, anche quanto normato dall’
articolo 2.399 cod. civ. (riguardante l’indipendenza del collegio sindacale nello svolgimento delle funzioni di vigilanza) e le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.
È indispensabile che il revisore legale verifichi il possesso dei predetti requisiti:
- nella fase di accettazione dell’incarico (primo incarico);
- nella fase di mantenimento dell’incarico (rinnovo dell’incarico);
- “durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa” (D.lgs. 39/2010 art. 10, comma 1-bis).
Inoltre, il revisore legale, relativamente a quel che concerne, situazioni idonee a minacciare o, peggio ancora, a ledere l’indipendenza, deve:
- valutare e porre molta attenzione a tutte quelle relazioni dirette e indirette che possono esistere tra lui e la “rete” oltre a rapporti a lui riferibili con la società da assoggettare a revisione, tali da poter insidiare la propria indipendenza ed obiettività di giudizio (relazioni di lavoro, familiari, d’affari o di qualsiasi altro genere, sia dirette che indirette, purché idonee a minare la propria indipendenza ed obiettività);
- astenersi dalla revisione legale di una società in caso di:
- rischi di auto-riesame (controllo di dati che egli stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare),
- interesse personale (conflitto di interessi),
- esercizio di patrocinio legale (sia a favore che contro il soggetto sottoposto a revisione),
- familiarità ovvero di intimidazione derivanti da relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro, personali o di ogni altro genere instaurate tra la società da assoggettare a revisione legale e il revisore o la sua rete e dalle quali un terzo soggetto, informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa.
In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, al revisore legale, viene espressamente richiesto di “valutare” e di “documentare” adeguatamente:
- il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- la presenza di eventuali rischi per la sua indipendenza e, nel caso della loro sussistenza, se siano state adottate tutte le dovute misure per mitigarli in maniera efficace (per meglio specificare: se siano stati adottati i cosiddetti “sistemi di salvaguardia”, consistenti nelle misure e nelle procedure, adeguatamente documentate, in grado di proteggere l’indipendenza del revisore dalle potenziali minacce).
Relativamente, poi, alla espressa documentazione delle predette attività, le carte di lavoro predisposte dal revisore legale dovranno essere in grado documentare:
- i rischi all’indipendenza e all’obiettività di giudizio che sono stati indagati ed eventualmente rilevati;
- le misure, le direttive e le procedure eventualmente adottate per mitigare i predetti rischi;
- la dichiarazione annuale della propria indipendenza e di quella del personale eventualmente impiegato nell’attività di revisione (in caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale, si specifica che tale dichiarazione annuale deve essere fatta anche dai sindaci supplenti); le conclusioni raggiunte circa la valutazione dell’indipendenza.
Ovviamente, per queste specifiche circostante, ci si è limitati a fare una sintesi della norma; pertanto, ci si sente in dovere di rimandare il lettore ad una più accurata ed attenta lettura delle predette norme e prassi.