Il
D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, rubricato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a norma della legge 8 marzo 2019, n. 20,
“Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha originariamente previsto all'art.1 che
«il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi». La norma è stata profondamente rivisitata con l’introduzione di disposizioni integrative e correttive, ad opera del
D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. L’articolo 7, comma 2 dell'intervento in esame ha completamente riscritto l’articolo 39 del D.Lgs 14/2019, prevedendo, a carico del debitore che chieda l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza, l’obbligo di ottemperare ad una serie di adempimenti.
La sostituzione dell’articolo 39 - Dalla comparazione del vecchio testo della disposizione in commento con il nuovo testo, si evidenziano le seguenti modifiche:
- Al comma 1, vengono introdotte le seguenti novità:
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le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
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Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
- Il comma 2, viene riscritto nel seguente nuovo testo:
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Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
- Il terzo ed ultimo comma, oltre a richiamare nuovamente la previsione di cui all’articolo 1, circa il deposito anche della dichiarazione IRAP, conferma la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 1, in riferimento alla prescrizione relativa al deposito dell’indirizzo digitale dei debitori, se muniti.
Gli obblighi a carico del debitore sono comuni a tutte le procedure relative alla regolazione dello stato di crisi; per cui, le prescrizioni di cui all’articolo 39, così come riformulato, vanno intese come obblighi generali preliminari.
La novella legislativa, oltre a prevedere il deposito delle scritture contabili obbligatorie ed i bilanci, prevede il deposito di tutti i dichiarativi dell’ultimo triennio. Inoltre, con la modifica al comma 2 del più volte citato articolo 39, è stato soppresso l’obbligo, a carico del debitore, di depositare una relazione riepilogativa di tutti gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nell’ultimo quinquennio. Tale previsione, che aveva destato non poche perplessità in riferimento alla sua reale portata in considerazione della generica formulazione adottata dal legislatore, è stata rivista dal decreto correttivo con l’introduzione della nuova previsione, che circoscrive la fornitura dell’elenco degli atti limitatamente a quelli previsti all’articolo 94, comma 2 dello stesso decreto legislativo.
L’introduzione del nuovo obbligo dell’indirizzo digitale- Questo nuovo adempimento introdotto dal decreto correttivo ha essenzialmente lo scopo di rendere più snelle e veloci le procedure successive. Infatti, gli organi incaricati della gestione della crisi avranno la possibilità di dialogare con i creditori in modo più spedito e puntuale apportando notevoli benefici alla gestione.