Ieri il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca “Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (Allegato).
Nella presentazione di tale elaborato si premette che la riforma attuata con il D.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, conferma la centralità del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi.
La valorizzazione delle competenze tecniche dell’aziendalista viene affermata anche nello schema di decreto correttivo del CCII, approvato di recente dal Consiglio dei ministri, dove prerogative aggiuntive sono assegnate al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni secondo le indicazioni della novella.
Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, il CCII conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi istituiti (anche) presso gli Ordini professionali.
Ciò premesso, i delegati delle aree “Funzioni giudiziarie” e “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali”, Giovanna Greco, Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna, spiegano che la recente pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, con l’obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti – attestatori della veridicità e fattibilità dei piani di risanamento, nonché autori degli altri peculiari giudizi previsti nel CCII – si sofferma anche sull’individuazione delle responsabilità civili e penali dell’attestatore, dedicando a queste tematiche i Principi della sezione 11. Le novità segnalate nei Principi, unitamente alle modifiche apportate dall’art. 342 del CCII in ordine al reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, hanno suggerito l’idea di dedicare particolare attenzione all’esame della fattispecie disciplinata nel Capo III del titolo IX del medesimo Codice. Inoltre, considerata la “reductio ad unitatem” effettuata con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione controllata del sovraindebitato che, già regolate dalla legge n. 3 del 2012, trovano attualmente compiuta disciplina nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e preso atto delle pressoché simmetriche previsioni che disciplinano il reato di falso in attestazioni commesso dal componente dell’organismo di composizione della crisi, nel documento “Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” vengono svolte alcune generali considerazioni in ordine alla portata applicativa dell’art. 344, commi terzo e quarto, del CCII.
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