I componenti del collegio sindacale sia effettivi che supplenti e il sindaco unico di S.r.l. devono, su richiesta dell’azienda, sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia prevista dal
D. Lgs. 218/2012, che ha modificato il Codice Antimafia, con la particolare attenzione nel dichiarare i familiari maggiorenni conviventi.
Infatti, il D. Lgs n. 218/2012 che ha modificato il Codice Antimafia ha previsto che la documentazione antimafia è obbligatoria anche per i sindaci e i componenti degli organismi di vigilanza e i loro familiari conviventi.
Essa è costituita da una attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 (ovvero misure di prevenzione personali).
L’informazione antimafia è, invece, costituita, oltre che da una attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, dalla attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Il Codice Antimafia (
D. Lgs. 159/2011) prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono:
- acquisire o rimuovere la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero rilasciare o consentire provvedimenti (tra gli altri: la concessione di costruzione e gestioni di opere pubbliche riguardanti la P.A.);
- ad accezione della stipulazione o approvazione di contratti e la concessione di erogazioni a favore di soggetti e aziende esercenti attività agricole o professionali, nonché artigiani e lavoratori autonomi, sia più in generale i provvedimenti (atti, contratti e erogazioni) il cui valore complessivo non supera i € 150.000.
L’articolo 86 del Codice Antimafia prevede che la:
- comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisizione anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti;
- l’informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisizione, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione. Inoltre, è utilizzabile nonché per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia - Ditte individuali: la documentazione antimafia riguarda il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto.
Imprese collettive: in caso di associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre al direttore tecnico, la documentazione antimafia riguarda anche il legale rappresentante e i componenti dell’organo di amministrazione.
Società di capitali: la certificazione riguarda anche il socio di maggioranza, se il numero dei soci è pari o inferiore a 4 ovvero al socio in caso di società con socio unico.
Per i consorzi o società consortili è interessato chi ne ha la rappresentanza, nonché ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% ed ai soci o consorziati che operano in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Società di persone: per la società semplice e in nome collettivo, tutti i soci.
Con le modifiche contenute all’articolo 2, comma 1, lettera b) nel D. Lgs. 218/2012, viene previsto che per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia riguarda anche i:
- membri del collegio sindacale, sia effettivi che supplenti, o il sindaco unico;
- componenti degli organismi di vigilanza alla luce del D. Lgs. 231/2001.
Si allega fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia