Nella disposizione contenuta nel Decreto Fiscale vi è il pieno riconoscimento ai revisori legali per l’apposizione del visto di conformità e la conseguente abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
L’intervento riguarda l’
articolo 3 - presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, dopo le parole “e dei consulenti del lavoro”, aggiunge: “nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali”.
Ciò, pone fine ad una ingiustificata disuguaglianza tra i revisori legali e le altre professioni contabili, infatti con il predetto decreto anche i revisori legali potranno essere incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi con un implicito via libera alla successiva disposizione per il rilascio del visto di conformità che consente questa funzione a chi appunto è ricompreso nella lettera a) modificata e ampliata.
Di conseguenza, ora, i revisori legali potranno rilasciare i visti di conformità anche per i crediti riguardanti il superbonus.
Ciò è quanto l’INRL rivendicava, da diverso tempo, ed aveva sollecitato presso i suoi principali referenti politici ed istituzionali con forti pressioni presso il Mef, detentore dello stesso registro.
Infatti, nel commentare questo provvedimento, l’Istituto Nazionale Revisori Legali, unica Associazione di Categoria, in rappresentanza dei revisori legali presso il Mef, plaude al “giusto correttivo apposto dal provvedimento che di fatto, finalmente, riconosce alla categoria la legittimità titolarità del visto di conformità.
È opportuno evidenziare che tale risultato è stato raggiunto grazie alle costanti interlocuzioni istituzionali che l’INRL ha condotto in tutti questi mesi, continuando a ribadire la legittimità – da parte dei revisori legali, quali professionisti contabili – di apporre il visto di conformità.