Con la circolare in oggetto sono evidenziate le novità relative all’ eco – schema 1
“Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale”, per la quale l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:
- hanno valori DDD uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo;
- hanno valori DDD superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato di cui sopra ma lo riducono al 10% rispetto all’anno 2022.
È stato stabilito che il
periodo di osservazione per l’anno di domanda 2025
inizia il1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. A decorrere dall’anno di domanda 2026, invece, il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.
Per quanto riguarda l’Eco – schema 1 Livello 2 “
adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento”, l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. L’adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2, non è obbligatoria per gli allevamenti biologici.
Si precisa che è prevista una
deroga per il Livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente) previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per il territorio in cui insiste l’allevamento.
Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni possono accedere a Livello 2 anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento di uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno/ nelle zone vulnerabili ai nitriti e 4 UBA ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento.