La Corte di Cassazione, in tema di accertamento con adesione, ha affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione, prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’articolo 5 dello stesso Decreto, e non dall’istanza presentata dopo che siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche e prima dell’emissione dell’atto impositivo.
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Accertamento con adesione. Decorrenza sospensione termini (277 kB)
Accertamento con adesione. Decorrenza sospensione termini - Giustizia e Sentenze n. 43 - 2019
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