L’accertamento parziale differisce da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capo all'Amministrazione, di elementi idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento, così che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento. E’ questo sostanzialmente il pensiero che si ritrae dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.12854 del 22 aprile 2022.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n 12854/2022
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Le conclusioni della Corte di Cassazione
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Brevi note
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