I fabbricati collabenti sono beni immobili identificabili nell'archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. Questi immobili sono classificati nella categoria catastale F/2 e includono immobili diroccati, ruderi o beni immobili caratterizzati da un…
Cosa cambia con la sentenza della Cassazione
La nozione di “
abitazione” indurrebbe l’esclusione dal beneficio per gli immobili collabenti, in quanto questi ultimi non sono classificati nella categoria A e, inoltre, non sono dotati del requisito di abitabilità.
Tuttavia, la recente sentenza della
Corte di Cassazione n.3913 del 16 febbraio 2025 ha chiarito che l’
agevolazione prima casa, non richiedendo l’idoneità abitativa dell’immobile al momento dell’acquisto, può trovare applicazione anche all’acquisto di un immobile collabente, se l’immobile acquistato è destinato all’uso abitativo in seguito ai dovuti interventi edilizi.
L’attenta analisi della Suprema Corte porta a riflettere sulla natura degli immobili collabenti: si tratta, infatti, di costruzioni iscritte alla
categoria F/2 in catasto “ai soli fini della descrizione dei caratteri specifici e della destinazione, ma senza attribuzione di rendita, in quanto inidonee a utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado”.
Cosa sono i fabbricati collabenti
Sono definiti “
fabbricati collabenti” i beni immobili identificabili nell’archivio del
Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita, classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da un notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale. Si tratta, dunque, di immobili che, versando in un simile stato di degrado, non sono considerati idonei a produrre reddito.
Tuttavia, ci si chiede se un contribuente interessato all’acquisto di tale immobile possa accedere all’agevolazione prima casa, qualora intendesse ristrutturarlo per destinarlo ad abitazione. Si ricorda, a tal proposito, che l’agevolazione prima casa è riservata all’acquisto di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9.
Con questa sentenza, da oggi, è possibile accedere al beneficio.
Normativa e destinazione abitativa
Anche la Nota II-bis va in questa direzione, posto che la norma esclude solo i fabbricati A/1, A/8 o A/9.
Dunque, ciò che rileva ai fini fiscali è che l’immobile, sebbene versi in uno stato di abbandono e non essendo abitabile, sia comunque suscettibile di essere destinato ad abitazione “e risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza” di cui all’art. 76 comma 2 del DPR 131/86.
Pertanto, se, al momento dell’acquisto, l’idoneità ad abitazione non è richiesta per gli immobili in costruzione, non può essere richiesta neppure per i fabbricati collabenti, avvalorando il fatto che, in entrambi i casi, ciò che conta è lo scopo dell’acquirente di acquisire un immobile per fini abitativi.
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