Il provvedimento di sequestro giudiziario non priva la Società della sua legittimazione processuale con riferimento ai debiti fiscali già maturati prima del sequestro, sicché, qualora il custode nominato dal Tribunale non abbia presentato tempestivo ricorso contro l’avviso di accertamento a lui notificato, l’ente ben può avanzare domanda di rimessioni in termini, ai sensi dell’art. 153 comma 2 cod. proc. civ. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione in materia di contenzioso tributario.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Il motivo accolto
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L’errore della C.T.R.
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La rimessione in termini
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Amministrazione giudiziaria. Rimessione in termini (303 kB)
Amministrazione giudiziaria. Rimessione in termini
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