All’Amministrazione finanziaria non è preclusa la possibilità di proporre in grado di appello le contestazioni circa il merito della debenza del rimborso richiesto dalla parte, anche se nel primo grado si è limitata a eccepire soltanto la decadenza del contribuente dall’istanza di rimborso. Ciò in virtù del fatto che il divieto legislativo dello ius novarum del giudizio di appello non riguarda anche le eccezioni di mera difesa processuale. L’Ufficio, pertanto, in sede di
gravame, è legittimato a dedurre in merito alla effettiva sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento del diritto al rimborso. Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22493 del 27 ottobre 2011.
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Appello sul diritto al rimborso (145 kB)
Appello sul diritto al rimborso - Giustizia & Sentenze N. 50-2011
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