In tema di processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/92, nel giudizio d’appello possono essere presentati sia i documenti già producibili in primo grado, ovvero già nella disponibilità delle parti, non operando le limitazioni poste dall'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., sia quelli irritualmente prodotti in primo grado, i quali, essendo inseriti nel fascicolo d’ufficio, vengono acquisiti automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione.
Indice argomenti
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Premessa
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Rassegna di giurisprudenza relativa alla produzione di documenti in appello
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Appello tributario. Produzione di nuovi documenti (372 kB)
Appello tributario. Produzione di nuovi documenti - L'articolo 58, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello
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