Stando a una recente sentenza della Corte di Cassazione, può dirsi configurato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quanto all’ipotesi di occultamento/distruzione, soltanto se emerge il dolo specifico indicato nella norma incriminatrice, che è lungi dal coincidere con la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili. Al contrario, deve avere esito positivo l’indagine da parte del Giudice penale circa lo scopo avuto eventualmente di mira dall’agente, vale a dire la realizzazione di un ingiusto profitto o la volontà di recare pregiudizio ai creditori.
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Bancarotta documentale alla prova del dolo (314 kB)
Bancarotta documentale alla prova del dolo - Fiscal Sentenze n. 87 - 2021
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