La natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nella sentenza n. 6613/13, pubblicata lo scorso 15 marzo. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto estendibile il principio processual-civilistico del raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, del c.p.c.) al caso di una cartella di pagamento emessa ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n 600 /1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 e recapitata al contribuente senza che il messo notificatore avesse compilato la relata.
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Cartella con relata in bianco (149 kB)
Cartella con relata in bianco - Giustizia & Sentenze N. 25-2013
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