Nelle ipotesi di notifica eseguita dall’ufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, qualora l’avviso di ricevimento sia stato smarrito, il duplicato di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 655/82 è l’unico documento idoneo a provare sia la consegna della raccomandata, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. L’attestazione di avvenuta consegna ad opera del Direttore dell’ufficio postale non è equipollente al duplicato di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 655/82.
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Cartella nulla senza avviso di ricevimento (183 kB)
Cartella nulla senza avviso di ricevimento - Giustizia & Sentenze n. 83 - 2017
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