Sbaglia il giudice tributario di secondo grado che dichiara la cessazione della materia del contendere basandosi unicamente sull’annullamento dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento invalidata dal primo giudice, in assenza di atti precisi e univoci di acquiescenza da parte dell’Ufficio tributario.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che “le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice”.
È quanto emerge dall’ordinanza 4 novembre 2013, n. 24738, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T).
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Cartelle. Cessazione materia del contendere (103 kB)
Cartelle. Cessazione materia del contendere - Giustizia & Sentenze N. 81-2013
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