3 novembre 2011

Cartelle mute

Giustizia & Sentenze N. 46-2011

“[…] avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della
sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., secondo le forme ordinarie”. E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21598, del 19
ottobre 2011.
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