La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che il divieto di utilizzo delle intercettazioni - telefoniche e ambientali - previsto dal secondo comma dell’articolo 271 del Codice di procedura penale, a tutela del segreto professionale, non opera nel caso in cui il commercialista suggerisca al cliente i modi per aggirare gli obblighi fiscali. La garanzia prevista dall’articolo 271 c.p.p. è riferita a un’attività professionale in sé lecita, con la conseguenza che possono essere utilizzate, per provare il reato tributario, le conversazioni dal contenuto illecito intercorse tra l’indagato e il suo commercialista di fiducia.
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Commercialista suggerisce la frode: intercettazioni sono prova (211 kB)
Commercialista suggerisce la frode: intercettazioni sono prova - Fiscal Giustizia e Sentenze n. 31 - 2018
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