La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che, in ipotesi di reati tributari, per “profitto” del reato debba intendersi qualsiasi vantaggio economico che sia derivato al contribuente in seguito all’evasione. Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, va pertanto disposto fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta evasa che costituisce l’indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di “profitto”, inteso come risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo. La quantificazione di detto risparmio è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovuti in seguito all’accertamento
del debito tributario e compete al giudice penale, il quale può avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori.
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Confisca per equivalente. Approdi Cassazione (161 kB)
Confisca per equivalente. Approdi Cassazione - Giustizia & Sentenze N. 52-2013
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