14 maggio 2015

Contenzioso. Cartella prodotta in appello

Giustizia & Sentenze N. 38-2015

La prova documentale della notifica della cartella di pagamento può essere fornita dall’agente della
riscossione per la prima volta in appello?
Stando alla sentenza n. 1558/18/14 della CTR Sicilia, no; di parere opposto è la sentenza n. 242/01/15
della CTR Calabria, che però ha deciso un caso in cui l’ente di riscossione era rimasto contumace in primo
grado.
La prima delle due Commissioni citate ha sostenuto che, nel giudizio d’appello, devono ritenersi
ammissibili solamente i nuovi documenti che non abbiano una valenza probatoria, in quanto
l’indiscriminata possibilità di produzione documentale (in un processo, come quello tributario, in cui è
assente la prova orale, ex art.7, comma 4, D.Lgs. 546/1992) si porrebbe in palese violazione del divieto di
nuove prove in appello. Di conseguenza, all’ente impositore e/o al concessionario non è consentito
fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento.
La CTR calabrese, sposando l’orientamento della Cassazione – orientamento dal quale, invece, la CTR
siciliana ha preso apertamente le distanze, non condividendolo –, ha affermato che nel processo
tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito, alla parte rimasta
contumace in primo grado, produrre nel predetto grado l’originale dell’atto di cui è stata contestata dal
contribuente l'avvenuta notifica, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione
delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre
eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, unicamente le eccezioni in senso stretto.
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