Rappresenta principio generale che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sè stesso. Ragione questa che non è però rinvenibile nei rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali. I Comuni non possono essere equiparati all'amministrazione dello Stato, laddove, per l'inquadramento tra le altre amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese, occorre un espresso intervento legislativo, al pari, ad esempio, di quanto accaduto per le Agenzie fiscali. Il contributo unificato è corrisposto comunque mediante versamento ai concessionari o in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e da ciò deriva che il versamento in esame non potrebbe mai essere effettuato in favore del Comune.
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Contributo unificato Comuni (235 kB)
Contributo unificato Comuni - Fiscal Sentenze n. 135- 2020
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