In caso di trasferimento tramite bonifici in euro, anche tramite prestanome, di proventi frutto di attività illecite a società estere incaricate di cambiare la valuta in criptovalute, si realizza un ostacolo alla identificazione del beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare delle stesse criptovalute e si integra pertanto il reato di autoriciclaggio. In tali casi non occorre infatti che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.
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Criptovalute ed autoriciclaggio (203 kB)
Criptovalute ed autoriciclaggio - Fiscal Sentenze n. 33 - 2022
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