Il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti falsi e artificiosi.
Per quanto riguarda la responsabilità a titolo di concorso (art. 110 c.p.), rilevano tutte quelle condotte che denotano la comune volontà di inserire nella dichiarazione elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, oltreché la partecipazione anche a un segmento della linea unitaria della condotta criminosa, purché ciò abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano ideato dal correo (è il caso, ad esempio, del membro del Cda che consente all’amministratore di utilizzare le fatture false).
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Dichiarazione fraudolenta. Il punto della Cassazione (119 kB)
Dichiarazione fraudolenta. Il punto della Cassazione - Giustizia e sentenze n. 73-2015
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