Il delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 è un reato istantaneo, ossia si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli Uffici finanziari. È irrilevante, ai fini dell'estinzione del reato, il fatto che l’imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle Entrate della dichiarazione fraudolenta, ne presenti un’altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, che sostituisca la precedente dichiarazione. È quanto ha chiarito recentemente la Corte di cassazione (Sez. III Pen. n. 16459/2017 in allegato).
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Dichiarazione fraudolenta. No alle correzioni (229 kB)
Dichiarazione fraudolenta. No alle correzioni - Giustizia & Sentenze n. 87 - 2017
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