La Corte di cassazione, di recente, si è pronunciata in tema di reati tributari e, a proposito della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 74 del 2000, ha precisato che chi si sia avvalso di fatture false nella propria dichiarazione fiscale può procedere al ravvedimento operoso anche dopo aver avuto conoscenza dello svolgimento di attività di verifica nei confronti del soggetto che le abbia emesse, in quanto detta norma, quando esclude dal beneficio chi abbia avuto “formale” conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento, deve intendersi riferita soltanto al diretto interessato.
Indice argomenti
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Premessa: l’introduzione della causa di non punibilità
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Il caso
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Dichiarazione fraudolenta. Non punibilità per condotta riparatoria (310 kB)
Dichiarazione fraudolenta. Non punibilità per condotta riparatoria - Reato non punibile per l’estinzione del debito tributario dopo l’inizio delle indagini sul soggetto che ha emesso le fatture false
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