Le soglie di punibilità previste dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/15 di riforma dei reati tributari, per il principio del favor rei, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 158, con l’effetto che deve essere assolto, per insussistenza del fatto, l’imputato che abbia indicato in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all’IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150 mila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro 3 mln.
Insomma, per le violazioni passate il favor rei cancella il reato se la dichiarazione infedele in contestazione risulta inferiore nel quantum alle soglie di punibilità come individuate dal D.Lgs. n. 158/15, in vigore dal 22 ottobre 2015.
È quanto emerge dalla sentenza 13 gennaio 2016, n. 891, della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Dichiarazione infedele. Nuove soglie retroattive (202 kB)
Dichiarazione infedele. Nuove soglie retroattive - Giustizia e sentenze n. 5 - 2016
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