La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 2 febbraio 2015 n. 4906, ha sostenuto che l’ammontare dell’IRAP asseritamente non versata non può concorrere a formare “il profitto del reato”, ai fini della confisca per equivalente, perché la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico.
Poiché, a detta della Suprema Corte, non è configurabile alcun reato tributario in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive, si deve ritenere che per l’IRAP non possa operare il raddoppio dei termini per l’accertamento.
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Evasione IRAP. Nessuna rilevanza penale (116 kB)
Evasione IRAP. Nessuna rilevanza penale - Giustizia & Sentenze N. 11-2015
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