Il curatore fallimentare deve essere pagato a parte quando è nominato custode dell’azienda sottoposta a sequestro giudiziario: il professionista, infatti, non può essere identificato con il fallimento di cui pure ha la rappresentanza processuale, quindi risulta necessaria una separata remunerazione per ogni attività svolta al di fuori delle funzioni che gli competono come amministratore del patrimonio del creditore sequestrante. Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24959, del 25 novembre 2011.
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Fallimento e compenso del curatore (75 kB)
Fallimento e compenso del curatore - Giustizia & Sentenze N. 1-2012
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