Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto e punito ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 74/2000, non si configura laddove il documento fiscale falso sia stato formato dal terzo che lo ha ricevuto “in bianco” dall’emittente. In un’ipotesi siffatta, l’emittente rischia di rispondere con chi ha formato la fattura del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, a titolo di concorso.
È quanto emerge dalla sentenza 3 dicembre 2014 n. 50628 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – nella quale si legge: “è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che chi commette un falso materiale non è punibile ex art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, ma risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti sia ideologicamente che materialmente falsi (…), delitto in relazione al quale è punibile l’attuale ricorrente quale concorrente ex art. 110 Cod. pen.”.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Fatture false. Bollettario in bianco (108 kB)
Fatture false. Bollettario in bianco - Giustizia & Sentenze N. 89-2014
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata