Non può invocarsi un giudicato esterno in relazione ad accertamenti che riguardino imposte diverse, non solo per la diversità degli elementi di fatto e degli elementi di diritto su cui si basa l'accertamento, ancorché fondato sugli stessi elementi di fatto, atteso che la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta non può ritenersi preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d'imposta sul valore aggiunto, ancorché relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto. E’ questo il principio che emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n.17744 del 31 maggio 2022.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto della sentenza della Cassazione n.17744 del 31 maggio 2022
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Gli ulteriori principi affermati in materia di controlli e verifiche
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Giudicato imposte dirette e Iva (196 kB)
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