Con riferimento a un atto giudiziario, l’avviso di liquidazione in materia d’imposta di registro è nullo per difetto di motivazione quando l’Ufficio ha indicato soltanto il numero di repertorio e l’Autorità emanante (non il tipo - sentenza, ordinanza, decreto -, non la data, non il numero), senza neppure spiegare i criteri utilizzati per determinare l’importo indicato. Un siffatto deficit motivazionale non può essere sanato ex post, in sede processuale.
Indice argomenti
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Premessa
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La vicenda
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Al Fisco non basta indicare l’Autorità giudiziaria e il numero di repertorio
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Focus di giurisprudenza
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Imposta di registro. Motivazione avviso di liquidazione (333 kB)
Imposta di registro. Motivazione avviso di liquidazione
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