In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del Dlgs. n. 546 del 1992 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti con i quali l'ufficio porta a conoscenza del contribuente una sua pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Pertanto il contribuente aveva la facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme elusive, di cui all'art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo questo pur sempre un provvedimento con cui l'ufficio porta a conoscenza del contribuente un proprio convincimento, suscettibile di ledere i suoi interessi patrimoniali. L'art. 6 del Dlgs. n. 156 del 2015, che ha espressamente stabilito la non impugnabilità del provvedimento di diniego in esame, non ha del resto valenza interpretativa e neppure natura meramente processuale, trattandosi piuttosto di norma che ha inteso disciplinare ex novo la materia dell'interpello, con quindi valenza riferibile solo al futuro, a partire dal 1° gennaio 2016.
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Impugnazione diniego di interpello disapplicativo (242 kB)
Impugnazione diniego di interpello disapplicativo - Fiscal Sentenze n. 105 - 2020
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