Il commercialista che induce dolosamente in errore un proprio cliente circa l’esistenza di un credito d’imposta risponde del reato d’indebita compensazione al suo posto perché, ai sensi dell’articolo 48 del Codice penale, “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinato a commetterlo.” È quanto emerge da una recente sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Indebita compensazione. Condanna del commercialista (133 kB)
Indebita compensazione. Condanna del commercialista - Giustizia e sentenze n. 33 - 2017
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